La dichiarazione di nomina
La dichiarazione di nomina è un negozio unilaterale mediante il quale lo stipulante imputa il rapporto contrattuale al terzo con effetto retroattivo. La dichiarazione di nomina deve essere comunicata all’altra (la dichiarazione di nomina è un atto recettizio) parte entro tre giorni dalla stipulazione, salvo che le parti abbiano stabilito uno termine differente. Peraltro, ai fini fiscali, se la nomina è effettuata oltre il terzo giorno si considera come se lo stipulante avesse acquistato in proprio e rialienato al terzo, con un doppio passaggio di proprietĂ e con i correlativi maggiori oneri.
La nomina del terzo esplica la sua efficacia se lo stipulante è legittimato ad imputare al terzo il rapporto contrattuale. La mancanza del potere rappresentativo comporta l’inefficacia della nomina, la quale può tuttavia essere accettata dal terzo. Questa accettazione è intesa come una ratifica, in quanto supplisce all’originario difetto del potere rappresentativo dello stipulante.
La dichiarazione di nomina e l’accettazione sono negozi che servono ad integrare il contratto per ciò essi devono rivestire la stessa forma che le parti hanno usato per il contratto.
 Effetti della nomina e della mancata nomina
A seguito della nomina fatta dal soggetto il terzo acquista la posizione di parte sostanziale del rapporto a far data dalla stipulazione del contratto. Nei confronti del prominente il nominato assume tutti i diritti e io gli scaturenti dal contratto.Il nominato non potrĂ , invece, opporre le eccezioni attinenti al suo rapporto con lo stipulante, rispetto al quale il promittente rimane estraneo.
In applicazione delle regole sulla cessione del contratto lo stipulante è tenuto a garantire la validità del contratto ma non anche la solvenza del promittente.
Se invece lo stipulante rinuncia all’esercizio della riserva di nomina, oppure questa è inefficace il rapporto si costituisce definitivamente tra le parti originarie ossia tra stipulante e prominente. In ciò il contratto per persona da nominare differisce dal contratto concluso dal falsus procurator, che in mancanza di ratifica rimane inefficace
Il rapporto intercorrente tra stipulante e terzo nominato può avere cause diverse. Può trattarsi di un rapporto di mandato o di qualsiasi altro contratto col quale lo stipulante utilizzi un affare concluso nel proprio interesse. Nei confronti del terzo, lo stipulante dovrĂ rispondere secondo i termini dell’impegno assunto, e in generale dovrĂ ritenersi responsabile se il terzo consegue una posizione contrattuale diversa da quella prevista.