Quando ricorrono le condizioni richieste dal codice civile, la compensazione, estingue in tutto o in parte i rapporti reciproci di credito e di debito tra due soggetti, a seguito di un meccanismo legale complesso (compensazione legale), la pronuncia del giudice (compensazione giudiziale) o dell’accordo delle parti (compensazione volontaria). I presupposti economici sono quelli della agevolazione dei rapporti giuridici e la maggiore possibilità di soddisfare con sicurezza gli interessi dei creditori. Vi è perfino un tipo legale di contratto che si giustifica in funzione della compensazione globale e differita di tali complessi rapporti, alla cui annotazione si procede progressivamente in un conto che è definito quale conto corrente. Deve precisarsi che la compensazione resta comunque distinta da quelle semplici operazioni contabili di dare e di avere che si concludano in pareggio ovvero con il saldo attivo o passivo ma sulla base di un titolo giuridico che accomuni le due posizioni. Ai fini della compensazione è necessario che le persone obbligate l’una verso l’altra vantino titoli giuridici autonomi. L’ipotesi a cui i giuristi fanno più spesso riferimento al fine di escludere la compensabilità dei crediti che si originano da un medesimo titolo, è costituita dai rapporti con prestazioni corrispettive. Un problema diverso concerne la compensabilità dei debiti (relativi a sfere patrimoniali distinte) dei quali sia titolare un medesimo soggetto. In linea generale si può dire quindi che si richiedano i seguenti presupposti: soggetti distinti, titoli autonomi, debiti reciproci. I divieti di compensazione sono previsti da alcune puntuali disposizioni. Tali sono le ipotesi: della natura restitutoria dell’obbligo, purché si abbia riferimento a un credito per la restituzione di cose di cui il proprietario sia ingiustamente spogliato (1168) o di un credito per la restituzione di cose depositate o date in comodato (1768 e 1803); e soprattutto, ove si guardi alla gravità economica della previsione legale, dell’impignorabilità del credito, salvo che la compensazione sia opposta dal titolare del medesimo. Non è un divieto, sebbene impedisca la compensazione, la rinuncia preventiva del debitore, sia essa espressa o tacita. In tal caso la compensazione può essere opposta dalla parte non rinunciante. Gli altri casi di divieto legale o giudiziale di compensazione sono individuati per rinvio (1246 n. 5). I divieti sono previsti per i casi di compensazione volontaria; ma non si deve pensare che l’autoregolamentazione privata possa operare in tale materia anche al di fuori dei limiti fissati in generale dall’ordinamento. Esemplare è la figura del credito alimentare. Il profilo strettamente personale del diritto è inseparabile dall’aspetto patrimoniale, poiché il debito è strumentale alla soddisfazione di un interesse primario della vita. La compensazione, ancorché volontaria, non è compatibile con un’assoluta indisponibilità del credito, sì che, in tali ipotesi almeno, non dovrebbero esservi dubbi sull’esistenza di un implicito divieto legale.
La compensazione volontaria è disciplinata all’art. 1252. L’accordo rivolto alla compensazione dei debiti può essere occasionale e successivo alla coesistenza dei crediti o può rientrare in una generale preventiva pianificazione della sorte dei reciproci rapporti. La seconde eventualità è contemplata testualmente dall’art. 1252 comma 2 dove si afferma che le parti possono anche stabilire in via preventiva le condizioni della compensazione dei loro debiti reciproci. La derogabilità della disciplina della compensazione è confermata dall’espressa previsione che il debitore rinunci in via preventiva alla compensazione con il risultato di escludere la possibilità di avvalersi della compensazione legale o giudiziale. Ma è anche palese che l’incompensabilità volontaria possa essere messa nel nulla da un accordo successivo tra gli stessi soggetti. La rinuncia può infine consistere nel non avvalersi unilateralmente di una delle condizioni preclusive della compensazione legale: si parla allora di compensazione facoltativa, ma la formula è usata anche per descrivere l’ipotesi in cui il contratto rimetta a una delle parti il potere di compensare.
Nelle formule del tutto generiche con cui si apre la disciplina del codice sembra presupporsi un effetto estintivo automatico: i due debiti si estinguono per le quantitĂ corrispondenti (1241), la compensazione estingue i due debiti dal giorno della loro coesistenza (1242 comma 1).