La cessione del contratto assolve una funzione economica importante: consente di eliminare complicate e dispendiose rinnovazione del contratto. Con la cessione del contratto, al contraente originario si sostituisce un nuovo contraente: è trasferita l’intera posizione che la parte ha nel contratto, ossia la complessiva titolarità dei crediti e degli obblighi che fanno capo al contraente. L’ipotesi tipica a cui nel diritto vigente si fa riferimento in linea generale è costituita dal contratto con prestazioni corrispettive.
Oltre al presupposto della corrispettività delle posizioni trasferite, un altro è testualmente richiesto, a cui pure si attribuisce il carattere di un logico corollario: è necessario che entrambe le obbligazioni siano sempre in vita, ossia che le prestazioni non siano state ancora eseguite da entrambe le parti. Se entrambe le prestazioni sono state eseguite, la cessione risulta priva del suo oggetto: il rapporto contrattuale è attuato; il contratto viene meno. La cessione del contratto richiede necessariamente il consenso dell’altra parte (1406).
Prevale quindi l’opinione che si tratti di un contratto plurilaterale da stipularsi tra cedente, ceduto e cessionario, sebbene il consenso del contraente ceduto possa precedere quello degli altri e possa essere manifestato per comportamento concludente. Si è detto che l’accettazione del contraente ceduto può essere preventiva, ne è necessario che sia reiterata al momento della cessione del contratto.
Se il contraente che ha dato il consenso preventivo è rimasto estraneo alla cessione successiva, un tale atto è efficace nei suoi confronti soltanto dal momento in cui vi sia stata notifica o accettazione. Accettazione e notificazione non sono richieste nei casi in cui la cessione del contratto avvenga per mezzo dei cosiddetti stabiliti, ossia per il tramite di documenti da cui risultino tutti gli elementi di un contratto e ai quali sia stata apposta la clausola all’ordine o un’altra clausola equivalente (1407).
Il presupposto di efficacia della sostituzione del nuovo contraente al contraente originario è costituito in tal caso alla girata del documento stesso, alla quale possono ascriversi le stesse conseguenze di una notifica. Il giratario dello stabilito è il contraente-cessionario e il girante è il contraente-cedente. Il primo subentra automaticamente nella posizione complessiva della parte che ha trasferito con girata il documento. La cessione del contratto ha un’efficacia liberatoria automatica che è conseguenza naturale dell’atto.
Gli obblighi del cedente si estinguono in virtù del consenso del ceduto alla cessione stessa, quale conseguenza implicita dell’accettazione. Il cedente garantisce per legge soltanto la validità del contratto ceduto (nomen verum). La responsabilità è di natura contrattuale. La garanzia dell’adempimento presuppone una previsione esplicita, che trasforma il cedente in un fideiussore, il quale, in quanto tale, risponde in solido con il contraente ceduto verso il cessionario.
Il regime delle eccezioni opponibili dal cessionario è regolato alla stregua di un corollario dell’effetto globale della cessione (1409): il cessionario subentra, salvo patto contrario, nella medesima posizione del cedente: assume gli stessi diritti e gli stessi obblighi di lui. Il contraente ceduto potrà opporre tutte le eccezioni derivanti dal contratto e dalle vicende del rapporto conseguente. Sono escluse tutte le altre eccezioni relative ad altri rapporti personali con il cedente.
Quanto al passaggio delle azioni, si pensa che il cessionario non possa esercitare, nei confronti del ceduto, quelle azioni che sia tali da investire soltanto la sfera patrimoniale del cedente. In particolare, se è annullabile o rescindibile il contratto da cui derivano i rapporti ceduti, non spetterebbe al cessionario il diritto di chiedere l’annullamento o la rescissione, poiché la sua pretesa si baserebbe su di un titolo nuovo, che sarebbe immune dai vizi genetici del contratto originario.