Nozione
L’espromissione è il negozio con cui una parte (espromittente), senza dichiarare la sua eventuale qualità di delegato (nel caso in cui vi sia un mandato), assume, ossia fa proprio verso il creditore (espromissario) il debito del debitore originario (espromesso)
Caratteri peculiari
“contrattualità” tra espromittente e creditore (non tra assuntore e debitore originario, come avviene nella delegazione e nell’accollo), e indipendenza, sia per il perfezionamento che per l’efficacia, dalla volontà del debitore originario.
Agire dell’espromittente in proprio.
Assunzione del debito altrui nel significato di “farlo proprio”.
Elemento causale nell’assunzione del debito altrui, per la cui realizzazione l’espromissione è considerato l’unico strumento ad hoc.
Unitarietà del profilo strutturale e funzionale.
Nomenclatura fondamentale
L’espromissione liberatoria è presente già nel codice del 1865 (art. 1270) e in tutte le moderne legislazioni: essa era configurata come contratto tra espromittente e creditore, obbligatorio e dispositivo (perché l’ espromittente assume un obbligo e contestualmente il creditore dispone del suo credito).
Nel codice del 1942 essa è prevista, in forma eventuale, nell’art. 1272 c.c.: in esso è previsto l’effetto liberatori o solo qualora il creditore “espressamente” dichiari di voler liberare il debitore originario.
Secondo CICALA tuttavia il ricorso all’art. 1272 per ricavare la distinzione tra espromissione cumulativa e liberatoria è approssimativo. Occorre distinguere varie ipotesi:
1) Dichiarazione sollecitata dall’espromittente; se l’espromittente, con la proposta contrattuale, chiede al credito re di liberare il debitore originario, la dichiarazione liberatoria sarà da ritenere incorporata nell’ accettazione contrattuale del creditore.
2) Dichiarazione successiva alla proposta; in questo caso la dichiarazione liberatoria del creditore dovrà essere contenuta in un apposito atto, distinto dall’ accettazione contrattuale.
3) Dichiarazione successiva ad un’espromissione cumulativa; anche in questo caso
sarà necessario un atto distinto dal contratto di espromissione.
Solo l’ipotesi sub 1) è configurabile esattamente come espromissione liberatori a: ne deriva che, qualora la dichiarazione liberatoria non intervenga contestualmente all’accettazione della proposta contrattuale, il contratto non produrrà gli effetti che gli sono propri, per mancanza di conformità tra accettazione e proposta. In questo caso non vi è un obbligazione in solido (come prevede l’art. 1272), bensì vi è un contratto che non si perfeziona. Nell’espromissione liberatori a dunque la dichiarazione liberatoria è parte integrante del contratto, non un’ipotesi meramente eventuale.
Riesame dei profili strutturali
A) espromissione cumulativa: si è dubitato in dottrina della sua natura contrattuale, accogliendo una visione di essa quale negozio unilaterale dell’espromittente in favore del creditore. A carico di quest’ultimo sorgerebbe in ogni caso, in base all’art. 1268 comma 2 c.c. il “beneficium ordinis” che è dettato in verità con riferimento alla delegazione, e ciò diminuirebbe il vantaggio economico prospettato. Altra parte della dottrina ha ecceduto nel senso opposto, attribuendo all’espromissione, proprio in base a tale effetto del beneficium ordinis, il carattere di corrispettività, che è proprio dell’espromissione liberatoria: il corrispettivo dell’assunzione del debito dell’espromittente sarebbe infatti la degradazione a sussidiaria della responsabilità del debitore originario.
B) espromissione liberatoria: si è ribadita l’unità e contrattualità dell’ipotesi in questione, negando l’esistenza di un negozio unilaterale del credito re con cui egli rinuncia al suo credito nei confronti del debitore originario. Vi è corrispettività tra l’obbligazione dell’espromittente e la dichiarazione liberatoria del creditore. L’attività dispositiva del credito non è qualificabile come rinunzia, bensì come disposizione novativa del credito stesso. Si ribadisce infine che la volontà del debitore non è né elemento costitutivo né tantomeno requisito di efficacia del contratto.