Le clausole vessatorie sono inefficaci, tuttavia si deve precisare che si tratta di una inefficacia parziale in quanto riguarda soltanto le singole clausole ritenute vessatorie mentre il contratto rimane efficace per il resto. Inoltre si aggiunge che “l’ inefficacia opera soltanto vantaggio del consumatore [inefficacia relativa] e può essere rilevata d’ufficio dal giudice” [come la nullità ex art.1341].
Il fatto che la norma (art. 1469-quinquies) faccia riferimento all’inefficacia ha fatto sì che venisse superato il problema se nella specie si trattasse di nullità. Tuttavia, va osservato che l’efficacia (o l’inefficacia) denota una situazione sul piano degli effetti ma non dice quale ne sia la fonte. Il Bianca a riguardo osserva che in tal caso la fonte dell’inefficacia ben può essere la nullità del contratto, precisamente l’inefficacia delle clausole vessatorie si pone come una sanzione della violazione della norma imperativa. Infatti, la norma vietando l’inserimento nel contratto di clausole unilateralmente predisposte dal professionista che realizzano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti da contratto, ha la struttura di una norma imperativa proibitiva.
Inoltre, l’indicazione normativa che l’inefficacia opera in favore del solo consumatore ed è rilevabile d’ufficio, conferma che la nullità delle clausole vessatorie rientra nell’ambito delle nullità relative sancite a tutela di un contraente nei confronti dell’altro.
Il riconoscimento che l’inefficacia di cui parla la legge ha fonte nella nullità del contratto consente soprattutto di escludere la validità di una preventiva rinuncia da parte del consumatore a far valere l’inefficacia delle clausole vessatorie e di escludere, altresì, la validità di una mera accettazione delle stesse. Trova invece, soluzione positiva il problema se sia imprescrittibile l’eccezione di vessatorietà.