Il contratto è illecito quando è contrario a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume ( art.1343 cod. civ.) .
a) Norme imperative: sono le norme che devono sempre essere osservate (inderogabili) dai privati e che sono poste a tutela di un interesse generale. La norma (art. 1418 cod. civ. ) prevede che il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente. Pertanto, la contrarietà del contratto a norme imperative non comporta necessariamente la nullità del contratto, potendo essere diversa la sanzione comminata dalla legge. In altri termini, si può dire che la nullità del contratto non opera nel caso di norme che espressamente prevedono sanzioni diverse dalla invalidità negoziale, nella misura in cui tali sanzioni esauriscono la reazione predisposta dall’ordinamento contro l’esercizio di attività vietate.
b) Ordine pubblico: indica i principi basilari del nostro ordinamento. Buona parte di questi principi trova espressione nella Carta Costituzionale: in particolare rientra nell’ordine pubblico il rispetto dei diritti fondamentali della persona. Contrario all’ordine pubblico è, ad esempio, il contratto a danno di terzi se e in quanto impegna ad un comportamento lesivo di un interesse giuridicamente protetto.
c) Buon costume: esprime i canoni fondamentali di onestà pubblica e privata alla stregua della coscienza sociale. Rappresenta il complesso dei principi, non limitati alla sfera sessuale, della morale sociale in un dato momento storico (infatti si tratta di un nuovo concetto flessibile e adeguato alla cultura del momento). La morale sociale indicali l’insieme dei doveri morali generalmente riconosciuti nei rapporti di convivenza (e quindi comprende anche doveri di correttezza). Il buon costume comporta anche il dovere che incombere su tutti i soggetti di astenersi dal compiere atti contrari al comune senso di onestà. Il contratto contrario al buon costume è nullo, ma le prestazioni eseguite non possono essere ripetute. Le valutazioni di contrarietà al buon costume e all’ordine pubblico possono anche, nel concreto, coincidere ma i criteri di valutazione rimangono distinti, in quanto il primo attiene alla nozione di morale sociale mentre l’altro attiene ai fondamenti dell’ordinamento.