Schema:

l  Il danneggiato che vuole chiedere il risarcimento, deve provare: – il danno; – il difetto; – nesso di causalità.

l  Il produttore può liberarsi da responsabilità fornendo una delle prove previste dell’art.118.

l  Se non riesce deve risarcire il danno.

 Regole per il risarcimento del danno:

l  non ogni danno è risarcibile. Il danno risarcibile è o il danno alla persona subito dall’utilizzatore, o il danno alle cose diverse dal prodotto difettoso, ma danneggiato dal prodotto difettoso, solo se il danno supera la c.d. franchigia di 387 euro prevista dall’art.123;

  • il danneggiato, nel caso di danno a cose, è solo il consumatore finale del prodotto.

Infatti, la cosa deve essere di tipo normalmente destinato all’uso o al consumo dei privati.

Cioè non può invocare la disciplina della responsabilità del produttore un imprenditore che ha subito danni alla sua azienda dall’uso di un prodotto difettoso.

Questo vale solo per i danni alle cose. Per i danni alle persone vale sempre la responsabilità;

  • il diritto al risarcimento è sottoposto:

– al termine di decadenza: art.126 stabilisce che il diritto del danneggiato al risarcimento si estingue alla scadenza del termine di 10 anni dal giorno in cui il prodotto è stato messo in circolazione o dalla sua importazione nell’Unione Europea;

– al termine di prescrizione: art.125 stabilisce che il diritto al risarcimento si prescrive nel termine di 3 anni dal giorno in cui il danneggiato ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza del danno, del difetto e dell’entità del responsabile.

Quindi la domanda di risarcimento va proposta:

– entro 3 anni dal giorno della conoscenza o conoscibilità del danno, del difetto e dell’identità del responsabile;

– e tutto ciò, se non sono trascorsi 10 anni dal giorno in cui il prodotto è stato messo in circolazione o dalla sua importazione nell’Unione Europea.

 Quando non è applicabile la disciplina della responsabilità del produttore, non è detto che al danneggiato non spetti il risarcimento.

Infatti, il danneggiato può invocare forme di responsabilità diverse (es. attività pericolose, invoca art.2050).

Il danneggiato può invocare la responsabilità contrattuale; in particolare i vizi della cosa venduta.

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