Quando si pensa alla tutela dei diritti si immagina sempre una tutela che interviene quando la lesione del diritto si è già realizzata. Lo stesso concetto di interesse ad agire presuppone la lesione del diritto. E’ naturale che in tali ipotesi la funzione di tutela sia di eliminare la conseguenze della violazione attraverso le misure di rimessione in pristino quando possibile oppure di risarcimento del danno. Si riassumono queste azioni definendo la tutela civile come una tutela con funzione riparatoria.
Appare così esclusa la possibilità che la tutela civile posso avere una funzione preventiva. Funzione che è invece propria delle leggi penali ma non delle leggi civili il cui compito è di fissare regole di comportamento dei consociati e di intervenire solo quando queste regole non sono rispettate.
Inoltre la funzione preventiva opera attraverso l’imposizione di obblighi di non fare o fare rivolti al futuro e tali obblighi non possono essere previsti in via generale nelle leggi civili. Appare chiaro che un eventuale funzione preventiva deve attuarsi attraverso gli ordini del giudici sollecitati dalla domande di parte in occasione di pericolo o pregiudizio. Di qui il carattere giudiziale del rimedio.
Già da ora appaiono chiare le ragioni che escludono l’introduzione di un principio indifferenziato di tutela preventiva: così facendo si va a limitare per il futuro la libertà e l’azione di soggetti. Questo non vuol dire che la tutela civile rifiuta la tutela inibitoria ma solo che vi sarà una valutazione di costi e benefici: il costo del sacrificio dell’attuale libertà di iniziativa del soggetto a fronte del beneficio, in termini di sicurezza, che ne riceve il soggetto su cui pende la minaccia. Ricordiamo inoltre che l’ordinamento civile conosce ipotesi di tutela inibitoria a carattere preventivo:
– vi sono esempi di scuola in cui la tutela inibitoria non appare chiara, facciamo riferimenti al caso generale di cessazione di molestie o turbative:
Come è noto quando le molestie si appoggiano all’affermazione di diritti reali essere rappresentano il presupposto per l’esercizio dell’azione negatoria finalizzata alla cessazione della molestie.
Altra ipotesi è il caso di immissioni intollerabili; oppure nel caso del possesso dell’azione di manutenzione.
In questi casi la formula “cessazione delle molestie” con richiesta di rimessione delle cose
in pristino, risponde non solo alla lesione già avvenuta ma tende a reprimere e prevenire lesioni future in quanto l’ordine di cessazione è rivolto anche al futuro. E’ in questo dunque la funzione preventiva della tutela.
un altro esempio è dato dalla tutela dei beni immateriali dove è previsto:
in riguardo al diritto d’autore è disposto che “chi ha ragione di temere la violazione di un diritto di utilizzazione economica a lui spettante può agire in giudizio per ottenere che il suo diritto sia accertato e sia interdetta la violazione”
altro esempio è la tutela contro gli atti di concorrenza sleale dove la sentenza oltre ad accertare gli atti di concorrenza sleale ne inibisce la continuazione e dà gli opportuni provvedimenti affinché ne vengano eliminati gli effetti”
ma anche i consumatori vengono tutelati con l’inibitoria: ci riferiamo ai casi di pubblicità ingannevole dove è previsto un ordine inibitorio dato dall’autorità garante delle Concorrenza.
un ulteriore esempio è la tutela civile della persone dove sono previste oltre che misure risarcitorie, anche misure aventi carattere inibitorio, nel senso di misure recanti divieti di continuare o di ripetere gli atti ritenuti lesivi della persona. Tale cessazione può ben essere interpretata anche come ordine rivolto al futuro ed estesa a tutti gli aspetti della tutela della persona.
Il fondamento della tutela inibitoria preventiva per le persone risiede nell’esigenza di porre fine, anche per il futuro, a situazioni antigiuridiche aventi carattere permanente. Queste situazioni non possono essere perseguite con il solo risarcimento.
Una particolare esplicazione della tutela della persona è data dalla tutela riguardante il trattamento dei dati personali dove la legge prevede, oltre che il risarcimento, una misura inibitoria attraverso la cessazione del comportamento illegittimo.
anche nel diritto del lavoro è presente la tutela inibitoria. Ricordiamo il caso del comportamento antisindacale del datore di lavoro. In tal caso l’ordine del pretore ha per oggetto la cessazione del comportamento illegittimo e per cessazione si intende anche l’obbligo di astenersi per il futuro da un analogo comportamento.
anche sul terreno dei rapporti contrattuali interviene l’azione inibitoria: ci riferiamo al caso di clausole abusive dove è prevista la possibilità per le associazioni rappresentative dei consumati di ottenere un provvedimento inibitorio. Tale tipo di tutela ha carattere eccezionale, essa ha carattere preventivo e non demolitorio, con essa tende a prevenire che si faccia uso di condizioni generali recanti clausole abusive.