Una parte più attenta della DOTTRINA (CAMPOBASSO) ha individuato nel beneficium ordinis ex art. 1268 comma 2 c.c. l’elemento, applicabile analogicamente all’ espromissione ed all’ accollo (oltre che alla delegazione, per la quale è espressamente previsto), da cui ricavare l’unità del concetto di assunzione del debito altrui: secondo il CAMPOBASSO infatti il beneficium ordinis, funzionando come “forma di tutela preventiva del coobbligato che non debba sopportare il peso economico del debito”,  l’istituto che mette in luce il fenomeno del “passaggio del peso economico definitivo del debito dal debitore originario all’assuntore”. Attraverso l’assunzione del debito altrui si darebbe vita ad un’ obbligazione solidale, in cui l’assuntore è debitore principale e il debitore originario degrada a debitore sussidiario. La “definitività” dell’assunzione, infine, distinguerebbe l’assunzione dell’altrui debito dalla funzione di garanzia.

Il CAMPOBASSO è il primo a proporre un interpretazione generalizzante dell’ assunzione del debito altrui con riferimento ai tre istituti della delegazione, espromissione ed accollo.

Secondo CICALA la teoria, seppur apprezzabile necessita di una. precisazione: lo spostamento del peso del debito “in via definitiva”, ossia anche nel rapporto interno, risulta condivisibile per l’accollo, non anche per delegazione ed espromissione, quindi non può essere un elemento generalizzante.

Assenza di asimmetrie impeditive di un’interpretazione generalizzante

Parte della DOTTRINA (CASTIGLIA) ha posto in dubbio la correttezza di una interpretazione generalizzante dell’assunzione del debito altrui, fondata sull’applicabilità del “beneficium ordinis”: vi sarebbero delle asimmetrie nella disciplina dei vari istituti che impedirebbero di considerare delegazione espromissione e d accollo legati da princìpi informatori comuni.

Secondo CICALA questa critica è assolutamente superabile in quanto:

le “asimmetrie” possono pur sussistere, ma non intaccare il dato concettuale di fondo, che è invece unitario:

il concetto di “assunzione” è presente in tutti e tre gli istituti, e questo dato è più importante rispetto alla previsione del beneficium ordinis con riferimento alla sola delegazione.

Le supposte incongruenze, riconducibili per lo più al regime delle eccezioni, in realtà non sussistono affatto: l’ arto 1274 C.C., che riguarda le ipotesi di  delegazione e di accollo condizionato alla liberazione del debitore originario, appositamente omette il caso dell’ espromissione e dell’ accollo liberatorio per dichiarazione espressa del creditore .

L’espromissione è esclusa in quanto, al contrario della delegazione, non soggiace ad un principio di autoresponsabilità: il comma 2 dell’art. 1274 non consente infatti la liberazione del debitore originario perché altrimenti sarebbe troppo semplice delegare ad un soggetto insolvente l’assunzione di un debito nei confronti del creditore. Poiché l’iniziativa della delegazione è rimessa al debitore originario, egli deve assumersi il “rischio” dell’operazione che da lui prende avvio. Nell’espromissione questo principio come detto non sussiste perché l’iniziativa non è del debitore originario, bensì di un terzo che diventa espromittente .

L’ accollo liberatorio per dichiarazione espressa del creditore è esclusa in quanto, a differenza dell’ipotesi menzionata, non si ravvisa un’iniziativa del debitore originario: egli non subordina l’efficacia dell’accollo alla sua liberazione, quindi tende a concludere un accollo cumulativo. La sua liberazione dipenderà dunque da una iniziativa spontanea del creditore. Pertanto, non essendovi iniziativa del debitore originario, non sussiste quel principio di autoresponsabilità analizzato con riferimento alla delegazione.

Se dunque il principio di autoresponsabilità è generalmente applicabile, secondo CICALA esso impedirebbe la liberazione anche del delegante, nel caso in cui la dichiarazione liberatoria intervenga senza essere stata sollecitata dal debitore originario (cioè successivamente alla conclusione di una delegazione cumulativa).

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