La problematica dell’incidenza della svalutazione monetaria sulle obbligazioni pecuniarie è tornata di attualità per effetto dell’introduzione, nel nostro ordinamento dell’art. 429 comma 3 c.p.c., quale modificato dalla legge n. 533 del 1973. Tale norma ha stabilito che il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti di lavoro, deve determinare, oltre agli interessi nella, nella misura legale, il maggior danno eventualmente subito dal lavoratore per la diminuzione del suo credito e ciò con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto. L’interpretazione della norma non è affatto pacifica. Si sono fronteggiate diverse interpretazioni:

una prima interpretazione è nel senso della trasformazione della natura del credito, da credito di valuta in credito di valore;

altra interpretazione insiste sulla conciliabilità tra la nuova normativa e la forma di tutela delle obbligazioni pecuniarie, incentrata sull’art. 1224 e ribadisce l’argomento della rilevanza della svalutazione monetaria sub specie damni, con particolari agevolazioni concesse al creditore ritenuto danneggiato, quali, principalmente, la superfluità dell’atto di costituzione in mora e della prova del danno subito. Alla liquidazione di questo dovrà procedere il giudice sulla base del fatto notorio della svalutazione e calcolando la misura di essa in base all’indice ISTAT;

infine vi è chi ritiene che tale art. abbia assegnato alla svalutazione rilevanza di danno causale presunto e avendo in tal modo contribuito a separare la tutela dei crediti di lavoro dalle altre situazioni tutelabili ancora attualmente attraverso il ricorso all’art. 1224.

A fronte delle difficoltà di collocazione sistematica e interpretative, diventa più convincente quel metodo che rifiuta ogni forzatura interpretativa e prende atto del carattere eccezionale del principio introdotto, nel senso di regola che costituisce eccezione al principio della irrilevanza delle oscillazioni per i crediti di valuta. Ad una fase si predominio di vero e proprio diritto pretorio in ordine all’incidenza della svalutazione è subentrata una fase i certezza legislativa, nella quale non vi è più spazio per esercizio di potere discrezionale da parte dei giudici.

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