Il patto di famiglia è un contratto con il quale l’imprenditore o il titolare di partecipazioni societarie, trasferisce gratuitamente, in tutto o in parte, l’azienda o le partecipazioni sociali ad uno o piĂą discendenti(figli), e questi, provvedono a liquidare il coniuge del donatario e gli altri congiunti che sarebbero legittimari se in quel momento si aprisse la successione.

 Scopo della legge è stato evitare la frammentazione dei beni produttivi d’impresa, favorendo la continuitĂ  gestionale in capo al prescelto discendente/ti. L’esperienza aveva confermato come, il dissidio spesso esistente fra gli eredi, con l’instaurarsi della comunione d’azienda, creava ostacoli insormontabili alla continuazione dell’impresa e della sua attivitĂ  economica. Si è così ritenuto di prevenire l’insorgenza dei rischi, con la preventiva attribuzione della totalitĂ  della azienda o di un ramo della stessa, ad un unico discendente/ti, ritenuto/ti dal disponente maggiormente idoneo/i alla continuazione.

 Per raggiungere l’obiettivo si sono dovute, risolvere le problematiche al fine di agevolare il trasferimento: – da un lato, la giĂ  evidenziata difficoltĂ  nel rispettare il diritto alla legittima dei figli o del coniuge non assegnatari;

dall’altro, l’impossibilitĂ  nel caso si fisse optato per la  donazione, di fissare il valore del donatum, cioè dell’azienda o delle partecipazioni sociali al momento dell’atto, per evitare che i successivi incrementi ascrivibili al lavoro dell’assegnatario aumentino il valore che questi è tenuto a conferire in collazione al momento dell’apertura della successione, art. 556 c.c.

 Si è dovuto, inoltre, tenere conto della pur sempre vigenza del divieto dei patti commissori, che si è, di fatto, eliminata attraverso la contestuale modifica dell’art. 458 c.c..

Si è così stabilita la attualizzazione e cristallizzazione del valore dei beni aziendali o partecipazioni trasferiti.

Ai sensi dell’art. 768 quater, gli assegnatari dell’azienda o delle partecipazioni societarie sono, infatti, tenuti a liquidare gli altri partecipanti con il pagamento di una somma “corrispondente al valore delle quote previste dagli artt. 536 e ss.”.

Analogamente, il successivo art. 768 sexies prevede che anche i legittimari che non hanno partecipato al patto hanno diritto ad essere liquidati nei medesimi termini, fatto da quale si ricava che la liquidazione della quota ben può essere non contestuale.

 Il patto di famiglia, a seguito della contestuale modifica dell’art. 458 c.c., si configura, esplicitamente quale patto commissorio, di tipo contrattuale in grado di assolvere, pertanto, ad una funzione di natura liberale e ad altra di natura solutoria (PETRELLI, La nuova disciplina del patto di famiglia, in www.gaetanopetrelli.it/catalog/documenti. In senso analogo, DI SAPIO, Osservazioni sul patto di famiglia, in Dir. Fam. E pers. 2007, 289, secondo il quale “ è da accogliere l’invito a “rinunciare ad ‘incasellare’ il patto di famiglia in uno degli schemi tipici preesistenti alla novella”. Si tratta “di un ulteriore contratto, avente una sua funzione tipica di natura complessa, irriducibile a quella dei tipi contrattuali precedentemente disciplinati dal codice civile”).

 Non sono mancate, peraltro, in dottrina, altre e diverse tesi volte ad inquadrare il patto all’intero di altri contratti tipici.

Fra queste si segnala la posizione di coloro che hanno ritenuto essere in presenza di contratto in favore di terzo e di coloro che, al contrario, ritengono si tratti di una donazione modale.

 Sotto un profilo formale, l’art. 768 ter prevede, espressamente, la forma dell’atto pubblico a pena di nullità. Mentre, si è esclusa la necessità della presenza dei testimoni, facendo leva sul principio di libertà delle forme e comunque sulla natura contrattuale e non donativa del patto.

Sotto un profilo soggettivo, l’art. 768 bis prevede che il soggetto trasferente debba essere imprenditore o, titolare di partecipazioni sociali. Mentre il beneficiario deve essere discendete(figli) del disponente.

La mancata inclusione del coniuge fra i soggetti beneficiari viene ad essere giustificata dalla circostanza che la funzione dell’istituto deve essere individuata nel passaggio generazionale dell’azienda, e poiché il coniuge, di norma appartiene alla medesima generazione del disponente, non risulta poter divenire soggetto beneficiario del patto.

Al contratto, devono partecipare anche il coniuge e tutti coloro che sarebbero legittimari ove in quel momento si aprisse la successione.

 L’utilizzo del predicato “devono” ha fatto sorgere il dubbio circa la necessità della contestuale partecipazione al contratto di tutti i legittimari ed interrogativi circa la perfezione qualora si avesse assenza di uno o più legittimari.

Parte della dottrina ha ritenuto, di dover affermare, che la mancata partecipazione del coniuge e degli altri legittimari sia causa di nullitĂ  del contratto, ai sensi dell’art. 1418, comma 1.

PiĂą corretta appare l’opinione di chi ritiene che l’art. 768 ter  debba essere coordinato con l’art. 768 sexies, secondo il quale, all’apertura della successione dell’imprenditore il coniuge e gli altri legittimari che non abbiano partecipato al contratto possono chiedere ai beneficiari del contratto il pagamento della somma prevista dal comma 2 dell’art. 768-quater, aumentata degli interessi legali, e in caso di inosservanza della norma avere diritto all’impugnazione ex art. 768 quinquies.

Elemento questo dal quale ritenere che si è in presenza di una partecipazione richiesta a fini di stabilizzazione degli effetti del contratto.

 Ci si è interrogati, inoltre, sulla possibilità di utilizzare lo strumento del patto di famiglia qualora vi sia un unico discendente e non vi siano altri legittimari, posto che il coniuge del disponente sia deceduto ovvero divorziato.

La risposta della dottrina, sembra essere affermativa, dato che la legge:

–          considera prevalente l’interesse del disponente e del beneficiario a definire i valori in maniera intangibile, residuando a favore dei potenziali nuovi legittimari, il solo diritto di credito sulla quota, calcolata su un valore globale giĂ  determinato,

–          considera l’interesse del disponente volto a prevenire, ora per allora, ogni eventuale rischio di divisione dell’azienda.

 Quanto all’oggetto della prestazione, la norma parla, oltre che di partecipazioni societarie, di azienda, la quale può essere trasferita in tutto o in parte. L’art. 768 quinquies, esamina l’aspetto patologico del patto, rinviando alle norme di cui agli artt. 1427 c.c., che, come noto, disciplina il regime ordinario dei vizi del consenso.

 Una delle questioni esaminate riguarda il dies a quo dal quale deve decorre il termine di un anno per l’impugnativa. Va detto che il testo, in origine, prevedeva la decorrenza a far data dal giorno in cui è cessata la violenza o è stato scoperto l’errore o il dolo, in linea con la regola generale di cui all’art. 1442 c.c. Riferimento poi scomparso nel testo definitivo.

Peraltro, per la ipotesi di vizi, risulta evidente che, al fine di conferire tutela effettiva alla parte, il termine non può che decorrere dal giorno in cui il vizio è stato scoperto o cessato.

Si ritiene, inoltre, che il rinvio alla disciplina generale debba valere anche per quel che attiene alle ipotesi di sanatoria del contratto, con conseguente possibilitĂ  che lo stesso sia convalidabile.

 L’art. 768 septies, prevede, infine, la possibilità di sciogliere o modificare il patto da parte delle medesime parti contraenti. Con ciò confermando in pieno, quel che si è in precedenza dedotto circa la natura contrattuale dello stesso.

Lascia un commento