Il luogo del pagamento può essere diverso da quello in cui perviene o è ricevuta la richiesta proveniente dal creditore. I criteri che la legge detta sono subordinati alla volontà del creditore e del debitore. La regola fondamentale è nel senso che il pagamento debba eseguirsi, la dove le parti abbiano pattuito che debba eseguirsi. Chi afferma che l’esistenza di una convenzione ha l’onere di provarla.
Ove il titolo nulla preveda è necessario accertare se nel settore esistano regole di carattere consuetudinario. In mancanza si potrà desumere il luogo dalla natura della prestazione ovvero da altre circostanze (1182). Le regole fissate dal codice all’art. 1182 sono di carattere suppletivo: subentrano in mancanza dell’accordo delle parti ovvero degli usi. Si danno per legge tre ordini di possibilità:
- che la prestazione debba eseguirsi in un luogo diverso dal domicilio del debitore o del creditore;
- che debba eseguirsi al domicilio del creditore (obbligazioni portables);
- che l’adempimento debba avvenire al domicilio del debitore (obbligazioni querables).
Un criterio indipendente dal riferimento al domicilio del creditore o del debitore è previsto per le prestazioni di consegnare una cosa certa e determinata: in tal caso il luogo dell’adempimento corrisponde a quello in cui la cosa si trovava quando l’obbligazione è sorta (1182 comma 2). Un’importante deroga alla regola relativa alla consegna di una cosa certa e determinata si ha nell’ipotesi della vendita di cose mobili.
Difatti, la disposizione generale non si applica se le parti non erano a conoscenza del luogo in cui si trovava la cosa al tempo della nascita dell’obbligazione. In tal caso il luogo della consegna è il domicilio del venditore o la sede della sua impresa, sempre con riguardo al tempo della vendita (1510). Una possibile dissociazione tra il luogo dell’esecuzione e il luogo della nascita dell’obbligazione può aversi nel caso del deposito.
La cosa depositata deve essere restituita nel luogo in cui doveva essere custodita. Non è detto che la consegna della cosa o la nascita dell’obbligazione siano avvenute in un tale luogo. Tra le ipotesi più discusse merita particolare menzione inoltre, nel caso di contratto estimatorio, la restituzione delle cose in luogo del pagamento del prezzo. La prestazione restitutoria è rimessa alla scelta del debitore e non è un semplice surrogato del pagamento del prezzo.
Sembra che debba applicarsi la regola di chiusura posta dall’art. 1182 comma 4: la restituzione avverrà al domicilio del debitore. Quanto ai problemi interpretativi che hanno per oggetto la determinazione del momento di nascita dell’obbligazione, il più noto si riferisce alla restituzione dei recipienti vuoti dopo l’utilizzazione del contenuto da parte del debitore. Se il debitore, come spesso accade, consuma il contenuto dei recipienti presso il suo domicilio, tale sarebbe anche il luogo in cui il creditore avrebbe l’onere di recarsi per ritirare i contenitori.
Un tale orientamento lascia perplessi, poiché confonde il momento della nascita dell’obbligazione di restituzione dei recipienti con il momento in cui la prestazione scade. Devono adempiersi al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza dell’obbligazione le prestazioni che hanno per oggetto una somma di denaro (1182 comma 3). Nel passato anche le obbligazioni pecuniarie dovevano essere eseguite al domicilio del debitore secondo una scelta ancora attuale in Francia.
La nuova regola presuppone che vi sia corrispondenza tra il domicilio che il creditore aveva al momento in cui l’obbligazione è sorta e il domicilio che egli ha al tempo della scadenza o che comunque la diversità dei domicili del creditore non sia tale da rendere più gravoso per il debitore l’adempimento. Altrimenti il debitore può dichiarare che intende soddisfare al proprio domicilio: l’obbligazione pecuniaria in tal caso assume il carattere di un’obbligazione querable. D
eve ancora ricordarsi che per l’obbligazione pecuniaria si suole intendere un’obbligazione provvista del requisito della liquidità oltre che dell’esigibilità. E’ necessario che la misura nominale sia determinata nel suo preciso ammontare. Nei casi in cui l’oggetto dell’obbligazione non sia fin dall’origine e in via esclusiva precisamente quantificato in denaro il luogo di adempimento, anche ai fini della competenza, va determinato ai sensi del comma 2 dell’art. 1182.
All’ipotesi del debito pecuniario già determinato suole essere nondimeno equiparata l’altra relativa alla determinazione non ancora compiuta eppure possibile in base a una normale operazione contabile. L’individuazione della somma dovuta è allora implicita in base agli elementi indicati nel titolo. Un altro caso molto significativo in cui invece l’obbligazione sia stata giustamente considerata portable si è avuta in materia di pagamento degli utili che spettano al socio creditore.
Risponde a una finalità immanente al contratto di vendita, ossia allo scopo di dare un adeguato rilievo al fenomeno dello scambio, la regola fondata sul nesso tra la consegna della cosa venduta e il pagamento del prezzo. Un’importante deroga legale al carattere portable dei pagamenti di somme di denaro si riferisce ai debiti dello stato e degli altri enti pubblici territoriali che, per tradizionali e palesi esigenze di natura pratica, si eseguono di regola presso le sedi delle tesorerie.
La regola di chiusura o finale prevede l’esecuzione nel domicilio del che il debitore abbia al tempo della scadenza e ricomprende ipotesi residuali (1182 comma 4). Dopo quel che si è accennato nell’analizzare le disposizioni precedenti, è evidente che l’area dei pagamenti da eseguirsi al domicilio del debitore (querables) includa in generale, oltre alle prestazioni di cose generiche diverse dal denaro, le prestazioni di fare.
Deve nondimeno tenersi presente che la categoria tra tutte più ampia è costituita dalle prestazioni di lavoro subordinato, che di norma si eseguono nei locali dell’azienda di cui il datore di lavoro è imprenditore.
Il primato delle clausole convenzionali sui criteri legali rende opportuno un accenno ai patti più ricorrenti. Talvolta le parti si accordano nel senso di eseguire il pagamento nel luogo di arrivo della merce; ovvero nel senso di collegare il pagamento alla presentazione della fattura, con la conseguenza che il luogo dell’esecuzione in tal caso coincide con il domicilio del debitore.
Molto diffusa è la clausola di pagamento a mezzo tratta. Sono numerose le decisioni in cui i giudici hanno affermato che le parti, nel prevedere un pagamento con titoli cambiari, abbiano indicato una modalità di pagamento non esclusiva delle regole generali sul luogo di definitiva esecuzione delle obbligazioni pecuniarie.