La dir. CEE 374/1985 prevede una possibile riforma su questo punto.
Nel 1999 la Commissione europea ha pubblicato un Libro verde, nel quale si mettevano in evidenza i punti sui quali l’esperienza applicativa concernente la direttiva suggeriva proposte di revisione.
Circa i danni da sviluppo, veniva posto il problema di un’eventuale eliminazione dell’esonero dalla responsabilità.
In base alle risposte date dai gruppi interessati, in particolare le organizzazioni delle imprese e quelle dei consumatori, la rilevazione fatta dalla Commissione nel 2003 è che le prime ritengono che tutto debba rimanere com’è, facendo valere le ragioni di una depressione che altrimenti ne conseguirebbe per la ricerca e l’innovazione, mentre i secondi propongono un’eliminazione dell’esonero per i danni da sviluppo insistendo sulla responsabilità da rischio d’impresa.
Per quanto riguarda il diritto italiano vigente, esclusi i danni da sviluppo dall’arco della responsabilità disegnato dalla Parte IV (Sicurezza e qualità), Titolo II (Responsabilità per danno da prodotti difettosi) del d. lgs. 206/2005 (Codice del consumo), non ne consegue l’assoluta irrisarcibilità.
Il legislatore comunitario non si è limitato a dettare la nuova disciplina: il 13 dir. CEE 374/1985, ripetuto nella sostanza dal 127.1 Cod. cons., ha lasciato impregiudicati i diritti del danneggiato desumibili da altre fonti (“leggi”, si limita a dire il 127), instaurando così un vero e proprio doppio binario di tutela.
Le implicazioni sistematiche della nuova disciplina
Non si tratta di una pura e semplice duplicità di disciplina, l’una estranea ed inconferente con l’altra.
Il danno da prodotti prima dell’intervento legislativo era affetto da tutte le incertezze tipiche del diritto giurisprudenziale, che non riguardavano solo il come, ma in ultima istanza anche il se.
Infatti nell’estrema variegatura delle ipotesi di soluzione è potuto sembrare a taluno che potesse trovare una sua prospettabilità anche una negazione dello stesso problema di tutela come problema esigente una soluzione ad hoc.
{Attilio Gorassini si muove in questa direzione, e ritiene che la nuova disciplina del d.p.r. 224/1988 sia un’applicazione particolare dell’art. 2043 (Risarcimento per fatto illecito), addirittura con un esito di ridimensionamento di tutela rispetto a quest’ultimo}.
Orbene, proprio questo aspetto di negazione radicale, ove mai potesse avere un senso prima dell’intervento legislativo, deve considerarsi privo di ragioni in seguito alla nuova legge.
La normativa adottata dalla legge di derivazione europea si riflette sull’intero sistema della responsabilità civile, del quale la prima entra a far parte.
Questo significa che, pur nell’autonomia della disciplina, espressa dall’immagine del doppio binario, i diritti e le pretese ricavati in vario modo in via interpretativa dai sistemi normativi precedenti acquistano quella certezza di cui potevano mancare in quanto frutti di diritto giurisprudenziale.
In pari tempo essi vengono meglio precisati nei loro contenuti con l’aiuto della nuova disciplina.
{Un esempio di questa interazione è fornito da Cass. 29 settembre 1995, n. 10274, la quale, a proposito del danno cagionato dall’uso improprio di un’altalena da parte di un bambino, ha escluso la responsabilità del produttore richiamandosi al 5.1 lett. a) e b) del d.p.r. 224/1988 ed in particolare a quest’ultima, ove si mette in relazione il difetto del prodotto sotto il profilo della sicurezza con l’uso al quale il prodotto può essere ragionevolmente destinato e i comportamenti che, in relazione ad esso, si possono ragionevolmente prevedere.
La Corte, benché conscia dell’inapplicabilità della disciplina del d.p.r. 224/1988 perché successiva al fatto sul quale decidere, ritiene che essa offra elementi idonei sul piano logico ad una corretta impostazione del giudizio, quando si tratta di stabilire se il danno è derivato dal difetto della cosa o se esso trova per contro la sua causa diretta ed autonoma nel comportamento tenuto dal danneggiato nel servirsene.
La Corte, facendo proprio il criterio di decisione adottato dai giudici di merito, fa riferimento alla mentovata lett. b) del 5.1, ma solo con riguardo alla prima parte.
In particolare, vengono richiamate le modalità di utilizzazione che potevano essere considerate normali, obliterando il criterio concorrente di cui alla norma citata, relativo ai comportamenti che si possono ragionevolmente prevedere, tenuto conto della giovane o tenera età degli utilizzatori consueti del prodotto (nella specie, un’altalena collocata in un pubblico giardino ed adoperata da un bambino di 12 anni).
I giudici avrebbero fatto bene a tener conto del d. lgs. 115/1995 (ora riversato nel Codice del consumo), il quale, con riguardo all’uso normale o ragionevolmente prevedibile del prodotto, contempla la necessità di tener conto delle categorie di consumatori che si trovano in condizioni di maggior rischio nell’utilizzazione del prodotto}.
Fino a quando ci si è limitati alla responsabilità per colpa, la responsabilità del produttore non ha manifestato alcuna idoneità a dare risposta adeguata al problema di tutela: perciò appare ingiustificato che la Relazione allo schema di attuazione della direttiva CEE 374/1985 faccia riferimento alla responsabilità per colpa anche per quelle Entwicklungsgefahren [pericoli da sviluppo] che lo stesso d.p.r. 224/1988 esclude dall’arco della responsabilità e con riguardo ad una condotta che, se è in grado di scagionare il produttore dalla responsabilità oggettiva, a fortiori si presenta immune da colpa.
Se veramente tutto si riducesse alla possibilità di agire in base agli artt. 2043 ss. “nell’ipotesi di colpa del produttore o del fornitore”, non si vede quale spazio residuo di tutela rispetto all’àmbito coperto dal d.p.r. 224/1988 rimarrebbe al danneggiato.
Se il Libro IV, Titolo IX del Codice civile non prevede solo responsabilità per colpa, potranno esser messi a frutto tutti i profili di responsabilità che sono stati messi in luce in esso dagli interpreti a dare disciplina al rapporto produttore-danneggiato in seguito all’uso del prodotto.
Ciò vale in particolare per i danni da sviluppo per i quali, non vigendo fuori dall’ambito di applicazione del Codice del consumo l’esclusione di responsabilità prevista in esso al 118, lett. e), vale negli stessi termini che per gli altri la disciplina del Libro IV, Titolo IX del Codice civile.