Il comportamento a cui il debitore è giuridicamente vincolato consiste nell’attuazione del contenuto dell’obbligo, ossia nell’esatta esecuzione della prestazione dovuta. Le modalità del comportamento dovuto non sono sempre vincolate in maniera integrale, ma possono essere rimesse, almeno in parte, alla discrezionalità del debitore. Un distinto approfondimento sistematico può essere rivolto infine a quelle prestazioni di fare in cui il contenuto stesso dell’attività dovuta presuppone un massimo di discrezionalità, poiché si tratta di tipiche attività di amministrazione.
Un significato maggiormente selettivo è attribuito dal legislatore alla nozione di pagamento, che è prevalentemente usata per designare le obbligazioni di consegnare, tra le quali si sa che hanno un ruolo nettamente prioritario le obbligazioni pecuniarie. La tendenza a qualificare l’adempimento, nella teoria dei fatti giuridici di diritto privato, in maniera unitaria potrebbe eludere l’ampia articolazione strutturale che il fenomeno può assumere in funzione del titolo o dell’oggetto stesso dell’obbligazione.
Nel passato si aveva in mente il modello del pagamento da cui dipendeva l’effetto traslativo della proprietà delle cose. Il primato concettuale delle obbligazioni di dare evocava l’immagine di un contratto tra il debitore e il creditore diretto al duplice effetto di estinguere l’obbligazione e di trasferire la proprietà delle cose date in pagamento. In tempi successivi il declino delle obbligazioni di dare ha relegato in secondo piano il problema dell’autonoma efficacia traslativa del pagamento.
Tra le due teorie estreme o opposte, secondo cui l’adempimento sempre si configurerebbe come un contratto ovvero come un semplice fatto rilevante nella sua materialità, la più aderente alla varia struttura degli adempimenti evita di conseguenza qualsiasi qualificazione dogmatica di carattere generale e onnicomprensivo. Non è escluso che l’adempimento si configuri come un fenomeno giuridico qualificato dall’intento del debitore, quando un tale intento assuma rilievo in relazione alle modalità, all’oggetto ovvero agli effetti dell’attuazione del rapporto obbligatorio.
L’opportunità di un’analisi che approfondisca separatamente la struttura delle varie categorie di ipotesi deve comunque tener conto della disposizione generale dettata in materia di pagamento dell’incapace legale (1191). La norma esclude che il debitore possa imputare il pagamento a causa della sua incapacità legale di agire. L’irrilevanza del difetto di capacità legale non impedisce che si possa prospettare una tutela del debitore in quelle ipotesi che alterino in maniera antigiuridica la libertà dell’autore del pagamento (ad es. la violenza morale).
Sembra evidente infine che la norma dell’art. 1191 non possa applicarsi nei casi in cui il comportamento del debitore palesi un intento ulteriore rispetto all’estinzione dell’obbligo e una tale manifestazione si ponga come un requisito inerente alla struttura stessa della prestazione considerata nella sua specificità .
L’interesse alla liberazione dall’obbligo e l’inadempimento
La letteratura giuridica ha fatto riferimento all’esistenza di peculiari diritti che accompagnerebbero l’obbligazione nella fase di adempimento. Il diritto del debitore a liberarsi dall’obbligo troverebbe un fondamento nella disciplina già descritta con riguardo alla mora del creditore.
Un’applicazione speciale si avrebbe nel caso di diritto a liberarsi mediante adempimento, che sarebbe desumibile dalla disciplina della remissione del debito e in particolare dalla facoltà del debitore di rifiutare la liberazione offertagli per grazia dal creditore. Ove il creditore, insistendo senza giusto motivo nella rinuncia, si rifiutasse di ricevere la prestazione, si ricadrebbe nella situazione precedente: il debitore potrebbe liberarsi con ricorso al procedimento previsto nella sede della mora del creditore.
Alcuni comportamenti residuali assumono rilievo all’atto dell’estinzione dell’obbligo. Tali sono i diritti del debitore e i corrispondenti obblighi del creditore al rilascio della quietanza e alla liberazione dalle garanzie. Sempre in funzione dell’accessorietà delle spese rispetto ai residui del pagamento sono posti a carico del debitore gli importi relativi alla registrazione della quietanza e alla cancellazione dell’ipoteca.
Il comportamento del debitore è conforme al contenuto e all’oggetto che la prestazione dovuta se è possibile accertare che l’esecuzione è per qualità e per quantità in tutto corrispondente all’obbligo. Occorre anche che siano rispettate le modalità di tempo e di luogo. Si è visto che la diligenza è testualmente riferita all’adempimento. Anche alla correttezza e alla buona fede oggettiva si è fatto riferimento in via preliminare.
Il comportamento diligente si distingue chiaramente dal comportamento corretto. Il primo si modella sul contenuto della prestazione dovuta. Il secondo si lega soprattutto al fine di una ricostruzione completa della sfera dei contegni che possono farsi rientrare nell’area dell’obbligazione.