Il comportamento del creditore assume rilievo giuridico soprattutto con riguardo all’esercizio della facoltà di chiedere l’esecuzione della prestazione. La richiesta di pagamento (nelle forme della diffida ad adempiere e dell’intimazione) e il ricevimento della prestazione hanno chiari caratteri di tipicità ma non ricorrono necessariamente in tutte le obbligazioni.

Difatti è ormai noto che le obbligazioni di denaro sono portables: devono essere eseguiti al domicilio del creditore senza bisogno di una preventiva richiesta, sebbene quest’ultima abbia rilievo ai fini del decorso della prescrizione. Si pensa che rientri nel contenuto del diritto del creditore la facoltà di disposizione del credito, a cui può conseguire quella modificazione soggettiva del rapporto, dal lato attivo, che prende il nome di cessione del credito e quella causa di estinzione dell’obbligazione diversa dall’adempimento che è nota come remissione del debito.

Il primo degli atti tipici di esercizio del credito è costituito dalla richiesta di adempimento. La funzione più semplice e più intuitiva della richiesta consiste nell’invitare il debitore a eseguire senza indugio la prestazione. Al debitore che rimanga inerte è a tal punto da imputare un’inesatta esecuzione dell’obbligo con riguardo al mancato rispetto della modalità temporale di attuazione della prestazione.

Ma la richiesta di adempimento può assumere il carattere di una vera e propria intimazione di adempiere (1219), la quale comporta sia la conseguenza di interrompere il corso della prescrizione (2943) sia l’effetto di condurre a quell’ipotesi di ritardo qualificato che corrisponde alla mora del debitore (1219) la richiesta di adempimento può tendere ad un effetto ulteriore, che non segue in via automatica.

E’ quel che avviene nell’ipotesi, dal codice denominata diffida ad adempiere, in cui la prestazione della quale si chiede l’adempimento sia legata da un nesso di corrispettività contrattuale con un’altra prestazione di cui il creditore sia rispettivamente debitore. In tal caso, se l’adempimento non segua entro breve termine, si ha la risoluzione di diritto del rapporto secondo quel che deve essere dichiarato nella diffida stessa (1454).

Il ricevimento della prestazione a sua volta può considerarsi quale normale momento conclusivo dell’esercizio della pretesa. Nella fase di ricevimento il creditore ha la possibilità di controllare la regolarità della prestazione e ha il diritto di esercitare la facoltà di rifiuto, che, è legittima, ove la prestazione che il debitore si accinga a compiere non sia esatta.

L’adempimento inesatto è una figura dell’inadempimento. L’esecuzione del pagamento è considerata non liberatoria se è rivolta al creditore che sia incapace di riceverla (1190). La liberazione è possibile, in tutto o in parte, soltanto per altra via: se, e nei limiti in cui, si provi l’effettività del vantaggio conseguito dal creditore, ossia che l’interesse di lui è stato ugualmente soddisfatto, in tutto o in parte.

Anche la richiesta del creditore incapace è priva di rilevanza giuridica. Al fine di descrivere la disciplina della capacità di ricevere del creditore, deve tenersi conto, di quelle più specifiche disposizioni che si riferiscono alla riscossione dei crediti. Alcuni atti di riscossione rientrano nella categoria degli atti di ordinaria amministrazione. Per tali atti è sufficiente la capacità di agire relativa, ossia la capacità che è propria dei soggetti emancipati e inabilitati. Ove si tratti di atti di riscossione di capitali i soggetti emancipati e gli inabilitati non potranno agire da soli, ma avranno bisogno dell’assistenza del curatore.

Al di fuori di queste ipotesi, sarà necessaria la pina capacità di agire, che è esclusa nel caso della minore età e dell’interdizione e che è sicuramente necessaria tutte le volte in cui alla richiesta, in ragione della sua specifica funzione, si applica la disciplina generale del contratto. L’incapacità naturale non esclude in via automatica rilevanza giuridica né alla richiesta né al ricevimento della prestazione: liberatorio è pertanto il pagamento, regolare, ove sia posta in essere, l’offerta.

 

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