Da non confondere con i negozi misti sono i negozi collegati.
In generale più contratti si dicono collegati quando sussiste tra di essi un nesso di interdipendenza, in quanto diretti realizzare un fine pratico unitario.
In giurisprudenza si ammette, infatti, che le parti nell’esercizio della loro autonomia contrattuale possono dare vita con un solo atto a diversi e distinti contratti che, pur conservando l’individualità propria di ciascun tipo negoziale e pur rimanendo sottoposti alla relativa disciplina, possono tuttavia risultare collegati tra loro, funzionalmente e con rapporto di reciproca dipendenza, in modo che le vicende dell’uno si ripercuotono sugli altri, condizionandone la validità e l’esecuzione.
a) Il collegamento si dice volontario quando è previsto specificamente cioè quando risulta dallo specifico intento delle parti di subordinare la sorte di un contratto a quella dell’altro.
b) Il collegamento si dice funzionale quando risulta dalla unitarietà della funzione perseguita, ossia quando i vari rapporti negoziali posti in essere tendono a realizzare un fine pratico unitario. Il collegamento funzionale risponde al significato oggettivo dell’operazione economica, di conseguenza l’interdipendenza dei rapporti non è un effetto legale [nel senso che il fondamento del collegamento necessario sarebbe da individuare nella legge] ma un risultato conforme all’interpretazione del contratto [interpretazione che prescinde da una specifica previsione delle parti]. Infatti, l’idea seconda la quale ai fini del collegamento negoziale occorrerebbe un elemento soggettivo, consistente nell’intenzione delle parti di connettere i vari contratti, non sembra (afferma il Bianca) condivisibile, in quanto sarebbe sufficiente che la connessione risulti, sul piano funzionale, dall’unitarietà della causa che l’operazione è diretta a realizzare.
Esempio di collegamento negoziale: si ha nel caso della vendita di merce che si accompagna a noleggio da parte dell’alienante dei mezzi di trasporto occorrenti per la consegna della merce. I contratti sono funzionalmente collegati per il soddisfacimento di un interesse economico unitario.
Esempio di collegamento funzionale: i cosiddett negozi preparatori ad esempio in negozio di procura è presupposto per la conclusione del contratto tramite rappresentanza.
L’interdipendenza dei rapporti negoziale è normalmente reciproca nel senso che la sorte di ciascun rapporto è legata alla sorte dell’altro. E’ tuttavia possibile anche un’interdipendenza unilaterale nel senso della sorte di un rapporto si ripercuote sull’altro ma non viceversa.
Esempio: l’interdipendenza unilaterale è riscontrabile delle ipotesi di contratti accessori i quali seguono la sorte dei contratti principali cui accedono (es. contratto di garanzia).
In dottrina si distingue anche il collegamento genetico e cioè quelle collegamento per cui un negozio esercita un’azione (vincolativa o meno) sulla formazione di un altro o di altri negozi (es. contratto preliminare e contratto definitivo).
Il collegamento negoziale non presuppone necessariamente la coincidenza soggettiva di tutte la parti; esso presuppone la pluralità di contratti dovendosi altrimenti parlare di contratto complesso.
La distinzione tra contratti collegati e contratti complessi deve procedere con riferimento alla causa.
In un caso e nell’altro vi è una pluralità di prestazioni, ma mentre nelle contratto complesso tali prestazioni sono riconducibili ad un unico rapporto caratterizzato da un’unica causa. Nel collegamento negoziale, invece, le singole prestazioni sono autonomamente inquadrati in distinti schemi causali.
Ai contratti collegati si applicano (in virtù dell’unitarietà funzionale dell’operazione) le regole della nullità parziale (per cui l’invalidità di un contratto può comportare l’invalidità degli altri che ad esso sono collegati); dell’impossibilità parziale sopravvenuta (per cui l’impossibilità di esecuzione di un contratto può comportare la risoluzione degli altri contratti); dell’inadempimento parziale (per cui l’inadempimento di un contratto può comportare la risoluzione anche degli altri contratti); dell’eccezione di inadempimento (per cui l’inadempimento di un contratto può legittimare la parte a non eseguire gli altri contratti).