A carico del creditore sono posti tre ordini di effetti: il passaggio del rischio (1207); estinzione dell’obbligazione del debitore di versare gli interessi e di attivarsi per rendere fruttifera la cosa dovuta (1207); risarcimento dei danni che il debitore abbia subito a causa del prolungamento del vincolo e rimborso delle spese necessarie al fine di custodire e di conservare la cosa stessa (1207).
L’effetto del passaggio del rischio è previsto dal codice, là dove si afferma che è carico del creditore in mora l’impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile al debitore 1207). Se il creditore non è in mora, l’impossibilità sopravvenuta non imputabile di una delle prestazioni è causa di risoluzione automatica del rapporto.
L’estinzione dell’obbligo relativo agli interessi è prevista con norma di carattere generale (1207 comma 2), non ristretta a singole categorie, ma il riferimento ha un senso soltanto per gli interessi corrispettivi (1282), poiché la cessazione degli eventuali interessi moratori è implicita nella cessazione della condizione di mora del debitore. Una pronuncia isolata (cassazione 1952\481) diverge in parte dall’opinione prevalente con riguardo alla sfera di applicazione dell’obbligo di restituzione dei frutti effettivamente percepiti: si è affermato che devono essere restituiti anche gli interessi conseguiti dal debitore per aver dato in mutuo a terzi la somma dovuta al creditore.
Il risarcimento del danno (1207 comma 3): si fonda su di un illecito contrattuale; presuppone l’imputabilità della mora al creditore alla stregua della generale normativa di correttezza; è limitato ai pregiudizi economici strettamente connessi al perdurare dell’obbligazione.
Il rimborso delle spese per la custodia e per la conservazione della cosa è visto talvolta come una componente dell’obbligazione di risarcimento, sì che l’obbligo corrispondente sarebbe ascrivibile, già in virtù di un tale fondamento giustificativo, alla categoria dei debiti di valore. Sono rimborsabili solo le spese necessarie e le spese utili (salvo l’espresso divieto del creditore).