Gli aventi causa del simulato

Il terzi non  pregiudicati da contratto simulato sono quelli che hanno acquistato in buona fede diritti dal titolare apparente (ignorando, cioè, di ledere i diritti del titolare effettivo, in altri termini la buona fede che rileva e quella in senso soggettivo), a questi soggetti la legge assicura la massima tutela.

La preferenza accordata dalla legge ai terzi di buona fede aventi causa del simulato acquirente rispetto agli aventi causa e ai creditori del simulato alienante si spiega per l’esigenza di assicurare la certezza della circolazione dei beni.

Se però il contratto simulato è soggetta trascrizione, il terzo acquirente di buona fede può fare valere il suo acquisto solo nel caso in cui questo sia stato trascritto prima della domanda di simulazione.

I creditori

I creditori del simulato acquirente risultano avvantaggiati dal contratto simulato dal momento che, per effetto dell’entrata di un bene nel patrimonio del debitore, in virtĂą dell’atto di acquisto simulato, aumenta la loro garanzia patrimoniale, per cui hanno interesse a far valere il contratto simulato. Ma la loro tutela è limitata: infatti, essi sono protetti contro l’azione e di accertamento della simulazione solo nel caso in cui abbiano compiuto in buona fede atti esecutivi sul bene oggetto del contratto simulato. La simulazione non può essere loro opposta nè dalle parti nè dagli aventi causa del simulato alienante. Ma questa regola va, però, coordinata con quella della trascrizione e degli altri regimi di opponibilitĂ  dell’atto. Per cui se il contratto simulato è soggetto a trascrizione, i creditori del simulato acquirente sono protetti contro la dichiarazione di simulazione solo nel caso cui gli atti esecutivi siano anteriori alla trascrizione della domanda di simulazione.

Altra categoria di soggetti che possono restare danneggiati dal contratto simulato sono i creditori ed in particolare i creditori in del simulato alienante o comunque del soggetto che in virtĂą della simulazione dimostra una diminuzione del proprio patrimonio e pertanto della garanzia che esso costituisce a favore del credito altrui. Questi soggetti (i creditori) ovviamente hanno interesse a far valere la situazione giuridica reale, proponendo l’azione di accertamento della simulazione. Infatti, in virtĂą dell’atto di alienazione simulato diminuisce il patrimonio del debitore costituente  la garanzia generica del loro diritto di credito.

Tuttavia i creditori del simulato alienante possono opprre la simulazione nei confronti delle parti del contratto simulato ma non nei confronti dei terzi acquerelli di buona fede.

In caso di conflitto tra creditori del simulato acquirente e creditori del simulato alienante la legge prevede una regola.

La legge stabilisce che i creditori del simulato alienante possono far valere la simulazione nei confronti dei creditori chirografari del simulato acquirente o titolari di privilegi qualora il loro credito sia sorto prima della simulazione del contratto simulato. Se i creditori del simulato acquirente non sono chirografari il conflitto si risolve secondo le regole comuni dell’ordine delle garanzia.

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