La nullità non esclude che il contratto possa essere rilevante nei confronti dei terzi e che possa produrre effetti anche rispetto alle parti.
Nel nostro ordinamento si riscontrano due generali ipotesi di efficacia del contratto nullo: la conversione del contratto e la tardività della trascrizione della domanda di nullità. Rispetto a quest’ultimo punto, occorre ricordare che la legge ricomprende tra gli atti soggetti a questa forma di pubblicità le domande dirette a far dichiarare la nullità di atti soggette trascrizione.
La sentenza che dichiara la nullità di un contratto ha rilievo anche nei confronti dei versi. Infatti, se un terzo ha acquistato un diritto da colui al quale il dito stesso è stato trasferito in base ad un negozio nullo, la sentenza chi ha dichiarato la nullità del negozio di trasferimento travolge anche il diritto del terzo.
Tuttavia, se la domanda di nullità concernente un bene immobile (o un bene mobile registrato) è stata trascritta dopo cinque anni ( o tre anni in caso di bene mobile registrato) dalla trascrizione del negozio nullo, la sentenza dichiarativa della nullità non pregiudica i diritti che i terzi di buona fede hanno acquisito in base ad un atto trascritto o iscritto prima della trascrizione della domanda di nullità. In tal caso sia ha una eccezione alla regola in base alla quale il negozio nullo non produce effetti, giustificata dall’esigenza di tutelare la buona fede del terzo e dall’affidamento creato dalla situazione (assenza per oltre cinque anni balla trascrizione del negozio nullo di domande di nullità contro l’alienante o i suoi danti causa).
L’inopponibilità della sentenza di nullità non rende valido l’atto impugnato. Essa comporta, tuttavia, la rilevanza di tale atto che, assieme alla buona fede dell’acquirente, concorre a costituire un inefficace titolo di acquisto.