Effetti dell’annullamento rispetto alle parti. Risarcimento del danno e le istituzioni
La pronuncia di annullamento opera retroattivamente tra le parti , eliminando tra di esse ogni effetto del contratto , come se lo stesso non fosse mai stato concluso.
Come l’azione di nullità anche quella di annullamento può accompagnarsi alla pretesa del risarcimento del danno nella misura dell’interesse negativo se ricorrono gli estremi della responsabilità precontrattuale.
L’annullamento del contratto ha effetto retroattivo e comporta in ogni caso l’obbligo di restituire le prestazioni già eseguite secondo le regole dell’indebito oggettivo.
Occorre tenere presente, invece, che dall’annullamento del contratto stipulato dall’incapace legale o naturale non deriva l’effetto normale della restituzione delle prestazioni già eseguite, perché il legislatore ha ritenuto che l’incapace, essendo economicamente più debole, di regola non utilizza a proprio vantaggio quanto ricevuto dall’esecuzione del contratto. E’ controversa, però, lavatura del vantaggio e cioè deve intendersi esclusivamente come vantaggio economico o come vantaggio in senso lato e quindi anche di natura non economica.
Effetti dell’annullamento rispetto ai terzi
Mentre la annullamento cancella gli effetti del contratto prodotti nei confronti delle parti, sono salvi i diritti acquistati a titolo oneroso (dietro corrispettivo) dai terzi (soggetti estranei al contratto) in buona fede, cioè che ignorano il motivo di annullamento, da una delle parti del contratto annullato.
La regola sugli effetti dell’annullamento del contratto rispetto ai terzi deve essere coordinata con il regime della opponibilità degli atti ed in particolare con il regime della trascrizione. Da tale coordinamento discende anzitutto che i terzi, pur se di buona fede, non possono opporre il loro acquisto se questo è stato trascritto poi scritto dopo la trascrizione della domanda giudiziale di annullamento; in caso contrario alla sentenza di annullamento coinvolgerà anche i terzi che perderanno diritto acquistato.
Pertanto, la sentenza di annullamento ha effetto soltanto nei confronti dei terzi in mala fede vale a dire nei confronti di coloro che conoscevano o avrebbero dovuto conoscere usando l’ordinaria diligenza la causa di annullabilità del contratto.
La tutela del terzo che è sottesa alla norma garantisce la sicurezza della circolazione dei beni.
I terzi non sono tutelati quando l’annullamento viene pronunciato per l’incapacità legale della parte perché, in questo caso, prevale l’esigenza di tutela dell’incapace. Legalmente incapaci di contrarre sono i minori, i soggetti interdetti e i soggetti inabilitati.