La nullità del contratto è prevista dalla legge nelle ipotesi in cui l’atto presenta un vizio strutturale (cioè la mancanza o l’impossibilità originaria di un elemento costitutivo) o una illiceità tanto grave da giustificare la reazione negativa dell’ordinamento, perché lesivo delle regole poste a tutela di valori superiori o di interessi generali.
Elementi costitutivi del contratto (ex art. 1325 cod. civ.) sono: l’accordo, l’oggetto, la causa e la forma quando richiesta a pena di nullità.
a) Per quanto attiene l’accordo la mancanza di esso deve intendersi come mancanza della fattispecie oggettiva in cui si identifica giuridicamente l’accordo. Infatti, l’accordo integra la fattispecie contrattuale in quanto l’accordo è il fatto nel quale si identifica ai contratto l’art. 1321 cod. civ. statuisce che : “il contratto è l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale”. Il contratto si conclude quando si perfeziona l’accordo tra le parti. Per cui se non vi è un atto socialmente valutabile come accordo deve senz’altro parlarsi di inesistenza dei contratto.
b) Per quanto attiene l’oggetto, il contratto è nullo quando è privo dell’oggetto, oppure quando l’oggetto è impossibile, indeterminato o indeterminabile.
c) Per quanto attiene la causa, il contratto è nullo quando manca la causa. Si ha mancanza di causa quando manca una ragione pratica giustificativa del contratto o quando questo persegue un interesse non meritevole di tutela.
d) Per quanto attiene la forma, il contratto è nullo per mancanza della forma soltanto quando la legge la prevede come requisito necessario del contratto ( forma ad substantiam).