Il singolo rapporto obbligatorio è composto nei suoi tratti essenziali dai comportamenti del debitore e del creditore. Il creditore esercita la facoltà di pretendere la prestazione. Egli ha inoltre l’onere di comportarsi in modo tale da non ledere quegli interessi del debitore che possano assumere rilievo giuridico in base al contenuto del vincolo e in base alle circostanze.
Dal singolo rapporto obbligatorio si distingue il rapporto giuridico complessivo che ha titolo nel contratto con prestazioni corrispettive. In tali ipotesi, il rapporto contrattuale è costituito da due rapporti obbligatori reciproci: ciascuna parte è creditrice al tempo stesso dell’altra. La disciplina generale delle obbligazioni tiene conto del singolo rapporto ma talvolta presuppone il riferimento al nesso di corrispettività tra gli obblighi reciproci dei contraenti; e comunque deve essere coordinata con le disposizioni che regolano le vicende dei rapporti con prestazioni corrispettive.
La reciprocità dei rapporti obbligatori interferisce con la disciplina del rischio per impossibilità sopravvenuta non imputabile della prestazione. La regola generale fa gravare tale situazione sul creditore (res perit creditori: 1218 e 1256). Se il creditore, che a sua volta sia debitore in un rapporto con prestazioni corrispettive, sia costituito in mora a causa di un ingiustificato rifiuto di ricevere la prestazione o di cooperare all’adempimento, un tale rischio si aggrava: egli, seppure in condizioni normali sarebbe liberato dall’obbligo di eseguire la prestazione che a lui fa carico o potrebbe pretenderne la restituzione se l’abbia già eseguita, a questo punto è ugualmente obbligato all’adempimento; se l’abbia già eseguita, non può agire in ripetizione; e della mora del creditore dovrà tenersi conto anche nel caso in cui l’impossibilità sia soltanto parziale (1207).
Se le prestazioni reciproche devono eseguirsi simultaneamente, il mancato adempimento dell’una, da qualsiasi causa dipenda, consente all’altra di rifiutarsi di adempiere. La tendenza a configurare il rapporto obbligatorio in termini strutturalmente complessi è inoltre diffusa anche con riguardo all’analisi di un singolo rapporto, ma in tale caso assume un rilievo ben diverso.
Si è visto che la letteratura italiana sempre più spesso afferma che il dovere principale di prestazione è affiancato da una serie di ulteriori doveri, ora sussidiari ora accessori rispetto al primo ora nettamente distinti, la cui violazione da luogo in ogni caso al risarcimento del danno. Tali doveri troverebbero il loro fondamento nelle clausole generali della correttezza e della buona fede oggettiva (1175).
Vi sono pure prestazioni, talvolta definite accessorie, espressamente poste dal codice a carico del debitore: tali quelle relative alle spese per il pagamento e per il rilascio della quietanza. L’ipotesi di maggior rilievo è notoriamente costituita dalla prestazione relativa agli interessi monetari, la quale, per sua stessa natura, è collegata alla prestazione relativa al capitale. E’ quasi superfluo aggiungere che il problema dell’unità dell’obbligazione comprensivamente intesa ovvero la pluralità dei rapporti obbligatori collegati è alla base di tutti i tentativi di sistemazione della vasta problematica delle obbligazioni in cui la complessità è riferita al numero dei soggetti.
Con l’espressione “analisi delle vicende” si vuole alludere sia alla successiva modificazione sia alla all’estinzione del rapporto obbligatorio. Nel quadro delle vicende modificative assumono configurazioni legali tipiche le ipotesi in cui il rapporto rimanga inalterato nel suo contenuto ma subisca una modificazione soggettiva dal lato del creditore o dal lato del debitore.
Nel quadro delle vicende estintive si devono distinguere le ipotesi legate all’adempimento o alla protrazione del rapporto a causa dell’inadempimento dalle figure legali che portano per altra via all’effetto estintivo.
Più volte si è notato che la parte dedicata nei codici civili alla disciplina delle obbligazioni costituisce anche la materia delle sistemazioni concettuali di più antica ed consolidata tradizione. Al rapporto di credito-debito in quanto tale meglio parve a lungo riferirsi l’immagine, cara alla codificazione francese, della raison ècrite parzialmente sottratta al corso inesorabile dei tempi.
L’immagine è stata usata per respingere l’idea della forma dei sistemi e per favorire all’opposto i tentativi di procedere all’uniformazione totale tra le discipline di ordinamenti caratterizzati da tradizioni affini. Il “Progetto italo-francese” di un codice unico delle obbligazioni e dei contratti fu in tal senso esemplare. Era stato elaborato da un giurista italiano, Vittorio Scialoja, durante la prima guerra mondiale e fu promulgato nel 1928; ma, a parte le modifiche di carattere tecnico o formale, non contenne grandi novità , se si escludono: la diversa formulazione della norma sulle fonti; la previsione dell’azione generale per ingiusto arricchimento; l’introduzione della clausola generale dell’abuso di diritto.
Il problema della riforma del diritto delle obbligazioni è stato affrontato, in età contemporanea, in Germania, non soltanto con riguardo alla disciplina dei contratti e dei fatti illeciti ma anche con riguardo ai temi fondamentali della parte generale. Gli atteggiamenti della letteratura giuridica italiana sembrano improntati nel complesso a maggior cautela. Vi è chi pensa che a tale fine sia inopportuno rinunciare alla categoria generale del diritto delle obbligazioni, poiché alle esigenze di maggiore specificazione già può contribuire una nuova dogmatica capace di conferire al sistema un elevato grado di flessibilità .
In definitiva, si accentua l’esigenza di distinguere tra la parte generale, che per sua natura presenta un maggiore grado di astrazione, e le discipline già introdotte o comunque raccomandate con riguardo a talune aree nevralgiche del diritto privato. Con riguardo al rapporto obbligatorio in generale, è comprensibile che gli interventi siano più sporadici, sebbene non possano trascurarsi le iniziative promosse dal Consiglio d’Europa nel settore dei debiti pecuniari. In linea di principio, la norma sovranazionale o convenzionale uniforme deve essere correlata in via sistematica con il diritto di produzione interna e contribuisce all’approfondimento dei significati della norma nazionale.