Il contratto in frode alla legge: è quel contratto con cui si cerca di eludere l’applicazione di una norma imperativa pur nel rispetto formale della legge.
Il contratto in frode alla legge deve essere tenuto distinto dal contratto contrario alla legge, in quanto il primo costituisce un mezzo, in se lecito, che viene impiegato per aggirare ed eludere il divieto legale attraverso il perseguimento di un risultato sostanzialmente equivalente a quello proibito, in definitiva sia ha solo una violazione indiretta della legge; nel secondo caso la legge è violata direttamente.
Esempio di frode alla legge si ha nel caso in cui si licenzia e si riassume più volte un lavoratore allo scopo di eludere la normativa sul trattamento di fine rapporto; altre ipotesi di contratti in frode alla legge sono dati dalle interposizioni reali mediante le quali il soggetto elude un divieto di acquisto stipulando un mandato con un terzo, incaricato di acquistare in proprio nome e di ritrasmettere il bene al mandante.
La frode alla legge può pertanto definirsi come l’utilizzazione di un contratto, in se lecito, per realizzare un risultato vietato (in definitiva si tratta di una forzatura dello schema tipico contrattuale per raggiungere uno risultato vietato.
Il contratto in frode alla legge si distingue:
a) Negozio simulato: perché la simulazione può essere il mezzo per evitare l’applicazione di una norma imperativa, ma il mezzo non è qui costituito da un contratto che indirettamente persegue il fine vietato bensì dall’occultamento del contratto illecito.
b) Contratto indiretto: ricorre quando i soggetti, per raggiungere l’effetto perseguibile attraverso un determinato negozio, seguono una via indiretta, servendosi di un negozio tipico che viene adattato ad uno scopo diverso da quello che costituisce la causa (esempio: matrimonio contratto per conseguire la nazionalità del coniuge).
c) Contratto fiduciario: ricorre quando un soggetto, per un fine limitato, conferisce un ampio potere ad un’altra parte che assume l’obbligo personale di servirsi della posizione acquisita entro i limiti di quelle fine (esempio Tizio ottiene un prestito da Caio al quale trasferisce, come garanzia, la proprietà di un immobile, nella fiducia che l’immobile gli sarà restituito al pagamento del debito).
d) Negozio in frode ai creditori: che mira a danneggiare specificamente i creditori sottraendo ad essi la garanzia patrimoniale. In tal caso ai creditori è offerto normalmente il rimedio dell’azione revocatoria. L’azione revocatoria è l’azione concessa al creditore a salvaguardia dell’integrità del patrimonio del debitore, nel presupposto che quest’ultimo consapevolmente compia atti con i quali si privi dei suoi beni sottraendoli all’espropriazione del creditore.