Un ulteriore svolgimento del discorso riguarda i negozi associativi e in particolare i contratti di società. Si sostiene che il contratto di società produca, tra gli altri, effetti traslativi della proprietà dei beni che sono oggetto di conferimento da parte dei soci. Questo però non è pacifico, perché c’è chi all’opposto pensa che l’obbligazione sociale di conferimento sia da inquadrare tra i doveri di trasferire, il cui adempimento prescinderebbe dalla conclusione di un successivo contratto. In ogni caso, è da segnalare che l’effetto traslativo sembra assumere nel contratto in questione un connotato particolare che incide sul contenuto del diritto trasferito e si distingue da quanto capita in altri contratti, pur destinati al trasferimento della proprietà.
Tornando al contratto di società, può dirsi che l’effetto traslativo attua non solo una modificazione della titolarità ma imprime stabilmente al bene che ne è oggetto una destinazione speciale, in quanto lo lega al programma di attività verso il quale il contratto è funzionalmente preordinato. Il bene svolge una funzione strumentale e la destinazione seleziona le utilità che il bene può erogare. La dinamica della funzione strumentale del bene si coglie nella disciplina dettata per l’azienda (art. 2555 ss. c.c.).
L’art. 2556 c.c. richiede la forma scritta per i contratti che hanno per oggetto il
trasferimento della proprietà o il godimento dell’azienda; l’art. 2557 c.c. impone a chi aliena l’azienda il divieto di concorrenza per cinque anni; l’art. 2558 c.c. dispone il subentro dell’acquirente dell’azienda nei contratti stipulati per l’esercizio della stessa; l’art. 2112 c.c. impone all’acquirente la continuazione dei rapporti di lavoro in essere.