I contratti aleatori sono quei contratti nei quali alla prestazione certa di una parte corrisponde una prestazione incerta dell’altra o nei quali vi è incertezza per entrambe le parti.
Pertanto, all’atto della stipulazione del contratto, non è nota l’entitĂ del sacrificio o del vantaggio cui ciascuna parte si espone (es. assicurazione, scommessa).
Il contratto aleatorio è, in altri termini, caratterizzato dal rischio (posto a carico di una o di entrambe le parti) di un evento casuale che incide sul contenuto del diritto o della prestazione contrattuale.
L’ assunzione del rischio può inerire al tipo di operazione negoziale o può essere prevista dalle parti in deroga alla regola legale di ripartizione dei rischi.
I contratti aleatori si contrappongono ai contratti commutativi.
I contratti commutativi sono quelli non solo vi è un nesso di corrispettivitĂ tra le prestazioni in mano anche tra il valore economico di esse. Tali contratti hanno pertanto la funzione di attuare uno scambio tra prestazioni considerate economicamente equivalenti, per cui ciascuna parte conosce l’entitĂ del vantaggio o del sacrificio che riceverĂ contratto. In questo differiscono dal contratti aleatori in quanto l’entitĂ delle reciproche prestazioni non dipende dal fattori casuali.
I contratti aleatori non si contrappongono, invece, ai contratti corrispettivi, in quanto l’aleatorietĂ non esclude la corrispettivitĂ delle prestazioni. L’alea si traduce, infatti, nella incertezza totale o parziale di una delle prestazioni ma il diritto ad una prestazione incerta costituisce pur sempre termine di scambio verso la controprestazione.
L’alea che caratterizza i contratti aleatori incide sul contenuto delle prestazioni ed è quindi estranea all’ alea delle variazioni di costi e di valori delle prestazioni. L’ alea delle variazioni di costi e valori inerisce di regola ad ogni operazione contrattuale ed è a carico di ciascuno dei contraenti quando non supera i limiti della normalitĂ . L’alea delle variazioni di costi e valori che rimane entro il limiti della normalitĂ costituisce l’alea normale del contratto.
Superati i limiti dell’alea normale la prestazione diviene eccessivamente onerosa prospettando, quando ne ricorrano gli estremi, il rimedio della risoluzione per eccessiva onerositĂ (art. 1467). Tale rimedio è precluso nei contratti aleatori (art. 1469), ma sempre che ha la sopravvenuta eccessiva onerositĂ rientri nel rischio assunto dalla parte.