Sulla causa della cessione del credito la dottrina ha avanzato varie ipotesi:
A) Dottrina germanica: sostiene l’ astrattezza della cessione del credito, che si conforma all’astrattezza del negozio traslativo del diritto reale.
B)Dottrina italiana: sostiene, oramai quasi concordemente, la causalitĂ della cessione del credito. Vi sono stati tuttavia due tentativi dottrinali in senso contrario:
La cessione del credito è un’ eccezione alla regola della natura “causale” e dell’efficacia “reale-obbligatoria” dei negozi traslativi, in quanto è un negozio astratto .
Si nega l’efficacia “reale – obbligatoria” dei contratti traslati vi, sostenendosi che vi sarebbe un negozio traslativo ed un negozio obbligatorio: nel caso della cessione del credito esso sarebbe il negozio traslativo “astratto”, mentre la causa risiede nel negozio obbligatorio.
Secondo la dottrina italiana prevalente dunque:
l) Non è possibile distinguere in seno al contratto traslativo un atto traslativo autonomo ed un sotto stante negozio “obbligatorio – causale”. Ciò in quanto non esiste nel nostro ordinamento un negozio traslativo astratto. Si è accolto al contrario il c.d. “principio dell’ efficacia reale – obbligatoria dei contratti traslativi”.
2) Il principio dell’ efficacia reale-obbligatoria vale anche per la cessione del credito: ciò trova conferma nella lettera dell’art. 1260 c.c.[ “CedibilitĂ dei crediti”: Il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito …”]nonchĂ© da esplicite statuizioni della rilevanza della causa medesima del nostro codice [vedi gli artt. 1261 commi l e 2 nonchĂ© 1266], e dalle definizioni legislative dei piĂą importanti contratti traslativi[es.:donazione (art. 769 c.c.); vendita (art. 1470 c.c.); permuta (art. 1552 c.c.)].
3) Va negata la configurazione della cessione del credito come figura contrattuale a sĂ© stante (del resto essa è contenuta nel titolo V del libro I, che tratta “delle obbligazioni in generale”).
Contra 3) è PANUCCIO, che ha formulato la teoria della “causa generica”. secondo tale tesi nella cessione del credito ci sarebbero 2 interessi:
l. interesse generico costante al trasferimento del credito;
2. interesse specifico variabile all’ attribuzione patrimoniale onerosa o gratuita
La cessione del credito non si profila come figura contrattuale autonoma perchĂ© in essa vi sarebbe solo una causa generica, che da sola non è sufficiente a configurare un contratto (che vuole tra i suoi elementi una causa “specifica”).
Secondo CICALA la tesi di Panuccio è fuori dalla realtà perché è impossibile configurare un astratto interesse al trasferimento del credito, che prescinda cioè dal fine di liberalità o di lucro. Nel nostro ordinamento i negozi traslativi sono sempre causali.
Analizzate le conclusioni alle quali è pervenuta la dottrina italiana, va segnalato che nella letteratura in tema di vendita (art. 1470 c.c.) e di permuta (art. 1552 c.c.) tali concetti non trovano pieno riscontro, cosa che per CICALA è, con riferimento al codice vigente, inspiegabile, o quanto meno non giustificabile.
Se si analizzano le formulazioni della dottrina (es. RUBINO) riguardo ai due istituti si avrĂ che:
caratteristica della compravendita è la presenza di due prestazioni, di cui una ha oggetto un bene nella sua utilitĂ materiale, mentre l’altra ha ad oggetto un bene nella particolare funzione di “misura dei valori economici”.
Caratteristica della permuta è lo scambio di due beni “in natura” ossia entrambi nella loro utilitĂ materiale, essendo comunque presente, ma in secondo piano, il valore economico di tali beni.
Secondo CICALA queste definizioni sono troppo restrittive per potervi ricomprendere anche la cessione di un credito ad una somma di denaro: qui infatti manca il bene assunto nella sua utilitĂ , ma vi è esclusivamente lo strumento tipico con cui si misura il valore economico delle cose. Al contrario vi potrebbe rientrare l’ipotesi in cui vi sia una cessione del credito ad una somma di denaro come corrispettivo dell’acquisto di un diritto reale o di credito: in questo caso si sarebbe alla presenza di una vendita, in cui la somma di denaro assume il ruolo del prezzo.
Tuttavia, per CICALA le disarmonie analizzate possono trovare spiegazione (ma non giustificazione) in due motivi:
La negazione della cessione del credito come contratto autonomo, e la conseguente tipicizzazione nelle forme contrattuali della vendita, permuta etc. è relativamente recente .
Nelle trattazioni sulla vendita è esaminata quasi sempre l’ipotesi di cessione di un diritto reale (quasi sempre la proprietĂ ).
Da notare tuttavia in chiave positiva che la configurazione della cessione del credito come vendita ha permesso di configurare lo sconto bancario[artt. 1858 e ss. c.c.: è una figura contrattuale in forza della quale una banca (scontante), previa deduzione degli interessi, anticipa ad un cliente (scontatario) l’importo di un credito verso terzi non ancora scaduto, mediante una “cessione del credito”] come sottotipo della figura negoziale della compravendita.