La revoca della proposta e della accettazione
La legge prevede delle regole diverse per la revoca della proposta e per la revoca dell’accettazione.
Infatti, la revoca della proposta può avvenire finché il contratto non si sia concluso; mentre prevede che la revoca dell’accettazione deve giungere a conoscenza del proponente prima dell’accettazione.
Tuttavia, la legge prevede qualora l’accettante ha intrapreso, in buona fede, l’esecuzione del contratto prima di avere notizia della revoca, il proponente è tenuto a rimborsarlo delle spese e delle perdite subite per l’iniziata esecuzione (si tratta di una responsabilità da atto lecito dal momento che il potere di revoca è riconosciuto illimitatamente dalla legge).
Quindi, la proposta può essere sempre revocata e di norma a suo fondamento deve anche esserci una giusta altra. Tuttavia, la revoca della proposta è anche ammessa se non ha fondamento in una giusta causa, tuttavia la revoca ingiustificata da luogo a responsabilità precontrattuale quando l’oblato pur non avendo ancora intrapreso l’esecuzione del contratto, avrà ragionevolmente fatto affidamento sulla conclusione dello stesso (ad essere risarcito sarà l’interesse negativo a non essere coinvolto in trattative inutili).
Esistono tuttavia delle eccezioni alla revocabilità della proposta, esse sono: la proposta ferma (art. 1329), l’opzione (art. 1331), la proposta del contratto con obbligazioni a carico del solo proponente (art. 1333).