Assunzione senza spostamento del peso del debito nel rapporto interno

Mentre nell’accollo DOTTRINA E GIURISPRUDENZA concordano nel ritenere che il fenomeno dello spostamento del peso del debito si verifica sempre sia nel rapporto interno che in quello esterno (il contratto di cui l’accollo è modalità ha come elemento causale proprio lo spostamento interno), ciò non si verifica sempre con riguardo alla delegazione ed all’ espromissione.

Nella delegazione vi può essere solo un mandato a promettere, mentre nell’espromissione è ben possibile che l’espromittente voglia costituire un diritto di credito nei confronti del debitore espromesso. Tuttavia, anche se il fenomeno dello spostamento del debito non si è verificato nel rapporto interno, di fronte al creditore sia l’espromittente che il delegato saranno comunque da considerare i soggetti ai quali richiedere per primi l’adempimento (opera anche in questo caso il beneficium ordinis ex art. 1268 comma 2 c.c.), né espromittente e delegato potranno opporre, in questo caso, in compensazione un credito del debitore originario.

Si verifica in questa ipotesi un fenomeno che il CICALA chiama “sfasamento della solidarietà”: l’assuntore sarà debitore principale solo verso il creditore.

Spostamento del peso del debito nell’espromissione

A seguito di quanto detto, si può affermare che il fenomeno dello spostamento del peso del debito nel rapporto interno è necessario e naturale solo nell’accollo.

Tralasciando la delegazione, con riferimento all’ espromissione può affermarsi che per il verificarsi del fenomeno anzidetto, sarà necessario un apposito intento in tal senso.

Può sorgere il quesito se tale intento debba essere comune ad espromittente ed espromesso, o se sia sufficiente la volontà del solo espromittente. Secondo CICALA occorre distinguere a seconda che l’ espromittente agisca in funzione di liberalità, Oppure per ottemperare ad un impegno precedentemente preso con il debitore originario.

nel primo caso si evince il carattere unilaterale dell’ animus donandi, e quindi la volontà del debitore sarà del tutto inutile;

nel secondo caso invece è necessario un accordo, un contratto tra l’espromittente e l’espromesso: in mancanza di animus donandi, e non essendo il fenomeno, come detto, automatico, sarà necessaria una concorde volontà di spostare il peso del debito dall’espromesso all’ espromittente.

Regresso solidale dell’espromittente

L’ipotesi di espromissione senza spostamento “interno” del peso del debito non è configurabile come ipotesi “a tipica” di espromissione, né tantomeno tale ipotesi è assimilabile ai contratti di garanzia.

Con riferimento al regresso, fin dai primi anni del codice la DOTTRINA si è divisa sul se esso spetti o non spetti all’espromittente che abbia adempiuto.

Negli studi più recenti si sono profilate due teorie: una che ammette il regresso, in quanto l’espromittente sarebbe in ogni caso una figura di condebitore solidale (vedi art. 1299 c.c.); l’altra che lo nega, essendo l’obbligazione contratta dall’espromittente nel suo interesse esclusivo (vedi art. 1298 c.c.).

Secondo CICALA, appurato che lo spostamento del peso del debito nel rapporto interno non è un effetto automatico dell’espromissione, è impossibile dettare una regola assoluta: dovrà necessariamente distinguersi a seconda che il fenomeno si sia verificato o meno, e solo nel caso in cui lo spostamento non si sia verificato egli avrà il regresso nei confronti del debitore espromesso. In caso contrario potrà solo esercitare azioni derivanti dal rapporto di provvista (es. l’ actio mandati contraria) oppure, se aveva un debito con l’ espromesso, chiedere la compensazione.

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