A proposito della fideiussione non è possibile discorrere di un negozio con causa generica da specificare con riferiÂmento ad una fonte estrinseca che valga a conferire all’inteÂresse negoziale quel grado di compiutezza sufficiente a renÂderlo idoneo fondamento sostanziale dell’ attribuzione proÂmessa od effettuata. L’unicitĂ del requisito causale non doÂvrebbe consentire il dualismo «negozio incompleto», caratteÂrizzato dalla causa generica, «negozio completo», fornito di causa tipica sufficiente a giustificare il trasferimento, perchĂ© l’integrazione presuppone l’autonomia delle fattispecie e, dunÂque, delle cause. Nel negozio di garanzia può variare la disciÂplina del singolo rapporto, sensibile all’ assetto di interessi dell’obbligazione garantita che concorre a determinare il conÂcreto regolamento fideiussorio. Ciò, però, piuttosto che dalla causa, dipende dall’oggetto del contratto che finisce necessaÂriamente con l’incidere sulla prestazione dovuta dal garante.
Sembra, pertanto, da condividere il riferito orientamento giurisprudenziale secondo il quale il criterio discriminatore tra assunzione cumulativa del debito e fideiussione si fonda sulla diversa causa delle due figure: di qui la conclusione che nei negozi di assunzione del debito il rafforzamento dell’aspetÂtativa creditoria di non vedere frustrata l’utilitĂ economica connessa alla prestazione rappresenta un mero risultato inÂdiretto.
La delegazione, l’espromissione e l’accollo, pur moÂdificando l’obbligazione nel lato passivo, sono mezzi giuridici concessi all’ autonomia privata per realizzare un assetto di interessi piu complesso nel cui ambito si realizza anche l’ulÂteriore ed impregiudicata conseguenza dello spostamento del peso economico del debito. Si pensi, ad esempio, alle ipotesi in cui il terzo intervenga per una finalitĂ di finanziamento oppure per uno scopo liberale: il variare del risultato inciderĂ sulle conseguenze economiche dell’ assunzione sicchĂ©, mentre nel primo caso il terzo avrĂ diritto alla reÂstituzione di quanto pagato, nel secondo non potrĂ pretendeÂre alcunchĂ©, avendo fatto proprio il peso economico del deÂbito altrui.
Ammettere che il peso del debito debba gravare sul terzo assunto re quale debitore principale soltanÂto «in mancanza di diversa pattuizione», induce a ritenere che detto effetto non sia idoneo a qualificare la funzione dei negozi in esame. Con tale affermazione si riconosce che il grado con cui il debitore originario ed il terzo sono tenuti all’adempimento discende dal titolo che ha giustificato l’asÂsunzione dell’ obbligazione, con la conseguenza di dover preÂsumere la paritĂ di grado se da esso non risulti una scelta diversa.