Art.2046: non risponde delle conseguenze del fatto chi non aveva la capacità di intendere e di volere al momento in cui l’ha commesso, a meno che non derivi da sua colpa=è il criterio dell’imputabilità.

Non rileva l’incapacità legale, ma l’incapacità naturale o di fatto.

Conseguenze sono che a norma dell’art.2046 può essere considerato imputabile un soggetto legalmente incapace cui il minore, se di fatto era capace di intendere e di volere.

 L’art.2043 non copre l’intero ambito della responsabilità extracontrattuale. Ci sono i casi della responsabilità oggettiva che è quella chiamata responsabilità senza colpa perché si prescinde dall’elemento soggettivo dell’illecito, diversa dall’art.2043 perché si tratta di casi tipici: è ammessa nei soli casi e alle sole condizioni previste dalla legge.

All’interno di questa categoria si possono individuare due sottocategorie:

Responsabilità indiretta: – o per fatto altrui

– un soggetto è responsabile di un fatto posto in essere da un soggetto diverso

– sorveglianti di incapaci (art.2047); responsabilità genitori-tutori-precettori (art.2048); padroni (art.2049); responsabilità proprietario di un veicolo (art.2054, 3°comma).

Responsabilità oggettiva in senso stretto: può consistere o in una ipotesi dove un soggetto che ha commesso un fatto è chiamato a rispondere anche se lo ha fatto senza dolo o colpa; o è chiamato a rispondere un soggetto che non ha commesso alcun fatto basando la responsabilità sulla relazione tra lui e una cosa che ha cagionato il danno.

Nella prima ipotesi rientra: la responsabilità di chi esercita attività pericolosa (art.2050, 1°comma art.2054); responsabilità produttore per danni causati da vizi del prodotto (artt.114-127 codice consumatore).

Nella seconda ipotesi rientrano: la responsabilità per danni cagionati da animali in custodia (art.2051); responsabilità proprietario per rovina di edificio (art.2053).

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