Arbitrato irrituale e perizia contrattuale
L’arbitraggio deve essere tenuto distinto rispetto all’arbitrato irrituale e alla perizia contrattuale:
a) Arbitrato irrituale: negozio con cui due o più arbitri pongono fine ad una controversia definendo in modo vincolante le pretese dei contendenti. L’arbitro (a differenza dell’arbitratore) esprime una sua volontà in forza del potere rappresentativo che gli è stato conferito dalle in funzione di composizione della lite.
b) Perizia contrattuale: l’accertamento tecnico che le parti deferiscono ad un terzo per determinare un elemento della prestazione dedotta in contratto.
Impossibilità o rifiuto del terzo di procedere alla determinazione
La previsione delle parti circa la determinazione del terzo non trova applicazione nei casi in cui li terzo non può o non vuole procedere alla determinazione.
La volontà del terzo di non procedere alla determinazione può risultare dalla mancata accettazione del mandato (a mezzo del quale le parti conferiscono all’arbitratore il potere di definire un elemento del rapporto che esse non hanno voluto o potuto determinare) o anche dal suo ingiustificato inadempimento.
Il terzo linea di massima può essere sostituito da un’altra persona scelta dalle parti mediante accordo preventivo o successivo. In mancanza, la determinazione può essere fatta dal giudice su richiesta di una delle parti.
Tuttavia, al riguardo bisogna distinguere l’ipotesi che le parti si siano affidate all’ equo arbitrio e, in questo caso, il terzo potrà essere sostituito da altra persona scelta dalle parti mediante accordo preventivo o successivo, oppure, la determinazione può essere fatto dal giudice su richiesta di una delle parti; se le parti si affidano al mero arbitrio del terzo, ciò significa che esse si sono affidate esclusivamente del suo giudizio, e pertanto in questo caso non è ammessa la determinazione del giudice. Di conseguenza, in tal caso se li terzo non può o non vuole procedere alla determinazione e le parti non si accordano per la sua costituzione il contratto deve considerarsi nullo. La nullità deriva dalla impossibilità di determinare un elemento del rapporto contrattuale.