L’accettazione del debitore ceduto non presuppone necessariamente una manifestazione di consenso al trasferimento del credito. È sufficiente che il debitore dichiari di essere consapevole della cessione. Con riguardo alla notifica le regole applicate tengono conto dell’importanza che assume la conoscenza della cessione comunque acquistata dal debitore: è considerata sufficiente qualsiasi dichiarazione non equivoca con cui la cessione sia resa nota al ceduto.
La cessione comporta che al cessionario il diritto sia trasferito con tutti gli accessori, tra i quali sono da ricomprendere soprattutto i frutti e gli interessi, nonché le garanzie reali e personali (1263). Gli interessi e i frutti si trasferiscono soltanto con riguardo alla parte che deve ancora scadere. I diritti di garanzia si trasferiscono insieme con il credito, purché siano stati costituiti in data anteriore alla cessione. Se l’accessorio è costituito da un diritto di pegno sembra che sia eccezionalmente necessario il consenso del soggetto che ha concesso la garanzia reale e si è privato del bene mobile.
Se il consenso è rifiutato, la garanzia si trasferisce ugualmente al cessionario. L’unica conseguenza è che il cedente rimane custode del pegno. Poiché alle parti è data in generale la facoltà di designare un terzo quale custode della cosa data in pegno, si può dire che nel caso del trasferimento del credito garantito da pegno si abbia un’applicazione di tale disciplina e al tempo stesso una deroga: la custodia del terzo è l’effetto di un dissenso delle parti sul passaggio al cessionario del bene pignorato.
Non sono accessori del credito le azioni: di volta in volta dovrà accertarsi in via autonoma l’interesse del cessionario, in base al generale principio della tutela giurisdizionale dei diritti e nel rispetto delle posizioni delle posizioni del cedente e del ceduto.
Gli obblighi di garanzia si specificano nelle due forme della garanzia dell’esistenza del credito e della garanzia per la solvibilità del debitore (1266 e 1267). È possibile che la garanzia sia esclusa per accordo tra il cedente e il cessionario, con il limite costituito dal fatto proprio del cedente, il quale è tenuto con riferimento a qualsiasi atto di disposizione che abbia modificato la condizione giuridica del credito trasferito.
Nel caso della cessione a titolo gratuito, il richiamo esplicito alle norme in materia di evizione nella donazione rappresenta una conferma del possibile raccordo tra lo schema generale della cessione dei crediti e le figure tipiche già regolate dal codice. La garanzia è dovuta se l’evizione deriva da colpa grave o dolo del donante. La garanzia della solvenza del debitore (pro solvendo) è schema soltanto convenzionale, poiché deve essere espressamente previsto dal cedente e dal cessionario (1267).
Il patto deve contenersi entro i confini prefissati allo scopo di evitare che il cedente assuma gravami eccessivi. Le conseguenze ammesse si riferiscono alla responsabilità del cedente, nel caso di insolvenza del ceduto, con riguardo al rimborso delle spese della cessione nonché il versamento degli interessi oltre al risarcimento del danno. Tale responsabilità può essere soltanto attenuata: ogni patto diretto ad aggravarla sarebbe nullo. Di cessione pro solvendo si parla con riguardo alle ipotesi regolate nel contesto della prestazione in luogo dell’adempimento (1197 e 1198).