Can. 360 → il Pontefice governa la Chiesa Universale attraverso i Tribunali della Curia romana. Non è escluso un esercizio personale della funzione giudiziaria da parte del Pontefice e neanche il ricorso a giudici delegati appositamente. Can. 1442 →il Pontefice solitamente svolge la funzione di giudice supremo del mondo cattolico attraverso i tribunali Apostolici, costituiti stabilmente presso la Curia

Brocardo Prima Sedes a nemine iudicatur → gli atti del Pontefice non possono essere giudicati da nessuno.

Can.1405 → il giudice è competente a giudicare atti o strumenti confermati in forma specifica dal Romano Pontefice solo se ne abbia avuto prima mandato dal medesimo.

Can. 391 → il Vescovo diocesano può esercitare la funzione giudiziaria personalmente o per tramite del Vicario giudiziale e dei giudici stabilmente costituiti nella Diocesi.

Can. 1420 → il Vicario giudiziale, a cui è affidato l’esercizio della funzione di giudicare, deve essere distinto dal Vicario generale, preposto all’attività esecutiva, quando l’esiguità della Diocesi o il numero delle cause da trattare non consenta altri rimedi.

Il Vicario giudiziale costituisce, con il Vescovo, un unico Tribunale diocesano, anche se non può giudicare le cause che il Vescovo si riserva personalmente in qualità di Moderatore del Tribunale.

Al Vicario giudiziale possono essere assegnati due aiutanti, i Vicari giudiziali aggiunti.

Il giudice, una volta designato, può essere sostituito solo con un provvedimento motivato.

Più Vescovi diocesani insieme possono costituire un unico Tribunale interdiocesano o regionale, composto da giudici per esso nominati.

 

Tribunali d’appello e la Rota Romana  

Il Tribunale d’Istanza o d’Appello è costituito di norma dal Tribunale dell’Arcivescovo Metropolita, ma può anche essere un Tribunale d’appello indicato dal Metropolita quando egli è stato organo giudicante in prima istanza o il Tribunale del Superiore maggiore degli Istituti di Vita Consacrata quando in prima istanza si avevano i Tribunali dei Superiori.

Ogni Conferenza Episcopale nazionale, con l’approvazione della Sede Apostolica può costituire uno o più Tribunali di seconda istanza. Quando viene costituito un Tribunale interdiocesano al servizio di Diocesi non suffraganee della Provincia ecclesiastica, la Conferenza ha l’obbligo di costituire un Tribunale di seconda istanza.

Al Tribunale di seconda istanza ci si rivolge sempre perché questo giudichi in primo grado le controversie relative a diritti o beni propri di persone giuridiche rappresentate dal Vescovo diocesano → il Vescovo non può essere giudice in una causa propria.

 

Il Tribunale Apostolico della Rota Romana occupa il terzo grado di giudizio. I suoi giudici sono di nomina pontificia, raggruppati in turni di tre giudici che vengono riuniti secondo un preciso ordine di successione rotatoria, secondo l’anzianità di nomina.

È presieduta dal Decano, che viene nominato dal Pontefice fra tutti i giudici rotali.

 

Ipotesi particolari per le cause di nullità matrimoniale

  • le cause in cui siano parti dei capi di Stato sono riservate, sin dalla prima istanza al Sommo Pontefice
  • l’appello per saltum incide sull’ordinaria competenza di seconda istanza e si verifica quando le parti si rivolgono direttamente alla Santa Sede. Se una delle parti si rivolge al normale tribunale d’appello e l’altra al Tribunale Apostolico, quest ultimo prevale e l’appello diretto alla Santa Sede viene trattato dalla Rota Romana.
  • Le cause da trattare nelle nazione per le quali sono stati costituiti Tribunali di prima istanza appositi per le cause di nullità matrimoniale, vengono portate per ogni regione conciliare dinanzi a un Tribunale regionale.

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