“La Chiesa Cattolica ha abitualmente proceduto a riformare le leggi della Sacra disciplina affinché, fatta sempre salva la fedeltà al suo Divino Fondatore, ben si coniugassero con la missione di salvezza che le è stata attribuita”, la Chiesa pone delle leggi che devono essere segno di fedeltà in base a quanto stabilito dal Fondatore.
Bisogna stabilire il significato di legge la quale può essere utilizzata in diversi contesti ma legge e diritto molto spesso possono essere due termini diversi per analizzare uno stesso concetto bisogna quindi analizzarne il quid.
Si ha così la presenza del:
1. diritto soggettivo: indica la posizione del singolo nel contesto sociale
2. diritto oggettivo: delinea il fondamento e l’ambito delle situazioni di ciascuno in rapporto a quello degli altri rendendole così giuridiche indicandone il contenuto, proiezioni e possibilità di concretizzazione.
In tale contesto il termine diritto corrisponde ad un insieme di leggi, intese in senso materiale come sinonimo di norme giuridiche.
La norma giuridica si concretizza in quanto è correlata all’idea di dover essere che è diversa da quella propria dell’etica, della morale, dell’educazione o della convenienza. Tale concezione ci riposta alla teoria secondo la quale diritto è tutto ciò che è razionale.
Il dover essere normativo fa inoltre riferimento ad un’organizzazione terza (fornita di autorità) rispetto ai soggetti che stanno in relazione. In tal proposito la giuridicità della norma è stata ricondotta al suo essere inerente al potere dello Stato; si parla così di statualità del diritto (solo le norme poste dallo Stato e imposte dalla sua forza di imperio dovrebbero essere considerate giuridiche).
Le norme che venivano imposte da organizzazioni esterne allo Stato non erano considerate giuridiche e proprio per questo motivo si negava la giuridicità delle norme appartenenti alla Chiesa di conseguenza non si riconosceva corrispondente qualifica al diritto canonico.
La canonistica è sempre stata contraria a questa tesi, infatti sosteneva che la giuridicità della norma è delineata dalla sua appartenenza ad una societas perfecta e questa non era esclusiva dello Stato ma apparteneva anche alla Chiesa.
La concettualizzazione di societas perfecta proviene dalla necessità di difendere la libertas Ecclesiae.
La concezione che il diritto dovesse appartenere solo allo Stato era iniziata con la rivoluzione francese.
Lutero però negava il dualismo secondo il quale la Chiesa si doveva occupare esclusivamente del potere spirituale, ma affidava allo Stato il compito di occuparsi dello spirituale che incideva sul temporale; in questo modo si aveva la soggezione della Chiesa al diritto dello Stato e sul piano scientifico si negava il potere del diritto canonico così i canonisti dovevano dimostrare il contrario.
Per quanto riguarda Stato e Chiesa non bisogna pensare a caratteristiche identiche che ambedue possono possedere ma si deve pensare alla loro omogeneità secondum quid e proprio per questo motivo Stato e Chiesa vogliono essere qualificati come due specie del genere diritto in quanto in entrambi si ha la presenza dei caratteri essenziali inerenti ai soggetti, alle norme e all’organizzazione. Data la loro omogeneità, si può procedere alla loro analisi impiegando una scienza comune la scienza del diritto la quale è:
1. comune a Stato e Chiesa
2. si accostano gli studi fatti dagli studiosi specialisti delle due entità.
La scienza del diritto è lo strumento irrinunciabile per la comprensione e la realizzazione del sistema ecclesiale e delle sue peculiarità.
Il fondamento logico del genus “diritto” è il concetto di ordinamento giuridico primario al quale si riconducono Stato e Chiesa. Tale definizione sembrerebbe sinonimo di diritto oggettivo, ma in realtà la dottrina vede il diritto come insieme di norme (rilevanza delle regole giuridiche in sé e nella loro correlazione sistematica) oppure diritto come istituzione (organizzazione del corpo sociale secondo le stesse norme).