Una volta conclusa la fase della formulazione del dubbio, un nuovo decreto segna il corso dell’istanza principale e introduce la fase dell’istruttoria, caratterizzata dalla prevalenza dell’iniziativa officiosa del giudice.
L’istruttoria è la fase della istanza principale destinata all’acquisizione delle prove necessarie al giudice per decidere la causa. Nelle cause matrimoniali le regole seguite sono quelle del processo contenzioso ordinario, esclusa una trattazione secondo il rito contenzioso orale (→ can. 1690)
Regole fondamentali:
prevale il principio inquisitorio su quello dispositivo: una volta introdotta la causa, il giudice può procedere d’ufficio, giungendo anche a supplire la negligente iniziativa delle parti nell’addurre i mezzi di prova;
predomina il principio della scrittura su quello dell’oralità: gli atti del giudizio vanno redatti per iscritto. anche quando è ammesso l’uso del magnetofono è disposto che le testimonianze vengano trascritte e sottoscritte dai deponenti.
Introdotto il principio di una limitata pubblicità: all’interrogatorio delle parti sono ammessi il difensore del vincolo, i patroni delle parti e il promotore di giustizia, ma non le parti. Gli stessi soggetti hanno il diritto di prendere visione e di conoscere gli atti giudiziali e i documenti presentati dalle parti, ancor prima che siano pubblicati. Le parti, una volta conclusa la raccolta delle prove, devono essere messe in grado dal giudice di venire a conoscenza di tutti gli atti a loro ignoti, attraverso il decreto di pubblicazione degli atti. Il giudice può limitare questi atti stabilendo che si debba procedere all’esame delle parti dei testi e dei periti senza l’assistenza degli avvocati e dei procuratori o disponendo che qualche atto non si debba far conoscere a nessuno.
Rispetto di alcuni criteri tradizionali: tocca all’attore l’onere di provare ciò che asserisce; non hanno bisogno di prova i fatti presunti dal diritto o i fatti asseriti da una parte e confermati dall’altra, quando il giudice o la legge non ne esigano la prova specifica.
La prova, nel processo di nullità matrimoniale, è libera.
Sono dirette le prove destinate o volute appositamente dalle parti al fine di dimostrare la verità dei fatti controversi (testimonianza, perizia).
Sono indirette quelle dedotte dal giudice in base a fatti non costituiti appositamente per fornire prove in un processo (presunzioni).
Sono piene le prove che, di per sé, producono nel giudice la certezza morale sufficiente a fondare una pronunzia (testimonianza di un teste qualificato).
Sono non piene le prove che da sole non producono certezze nel giudice (dichiarazione della parte).
Sono giudiziali le prove costituite nel corso dell’istanza, extragiudiziali quelle prodotte in anticipo (prove documentali).
L’espletamento di attività istruttorie prima della contestazione della lite non è ammesso, se non per gravi motivi → can. 1529