Nelle cause di nullità matrimoniale:
- i poteri del giudice sono ancora più ampi del giudizio contenzioso ordinario
- oggetto del giudizio per la Chiesa è un bene pubblico, la realtà di un sacramento
- è possibile che non si verifichi la soccombenza di nessuna delle parti private perché entrambe vogliono ottenere la dichiarazione di nullità del matrimonio e non possibili stabilire quale sia la parte sconfitta e quella vincente
“Parte in causa” è qualsiasi soggetto interessato a partecipare al contradditori, chiamato a portare argomenti pro o contro qualcosa.
Le Parti private sono gli interessati alla nullità del matrimonio su cui si giudica.
La capacità di essere parte è il riflesso della soggettività giuridica(can. 96 e can. 221 per i fedeli, riconosciuta anche a tutti gli altri uomini per diritto divino dal can. 1476)
La capacità processuale corrisponde alla generica capacità di agire in giudizio.
La legittimazione processuale (o capacità di stare in iudicio) consiste nell’idoneità di un soggetto a far valere argomenti pro o contro un preciso movente giudiziale, ovvero la specifica causa per cui si è fatto avanti invocando l’intervento del giudice e instaurando un processo. La legge non da per scontata la capacità di agire e rispondere in giudizio (capacitas o ius postulandi): può prevedere che la parte non abbia la facoltà di compiere alcun atto processuale se non per il tramite necessario di un procuratore o un avvocato.
I requisiti per essere avvocato sono la maggiore età, buona reputazione, religione cattolica (eccezioni possono essere ammesse dal Vescovo Diocesano), laurea in diritto canonico o esperienza in esso e approvazione del Vescovo diocesano (facoltativa solo per gli avvocati rotali, che hanno la prerogativa di poter difendere le cause di nullità matrimoniale dinanzi a qualsiasi tribunale). L’avvocato è l’unico abilitato a difendere la parte ed agisce in persona propria.
Il procuratore non è di per sé abilitato alla difesa, agisce in nome e per conto della parte e ne costituisce un vero e proprio tramite nella procedura, ponendo in essere atti processuali in sua vece.
Perché la possibilità di difendersi sia garantita a tutti, viene riconfermato nel Codice l’istituto del gratuito patrocinio e della riduzione delle spese processuali (can. 1649) e viene creata la figura dell’avvocato pubblico, da istituire presso ogni tribunale (can. 1490).
I privati legittimati ad impugnare il matrimonio. I curatori, i successori e gli «interessati»
Gli unici privati legittimati ad impugnare il matrimonio sono i coniugi. Qualsiasi coniuge, anche acattolico, battezzato o no, scomunicato o causa dell’impedimento, può impugnare il matrimonio dinanzi al Tribunale. Il coniuge che promuove l’azione è parte attrice, l’altro è parte convenuta.
Se il coniuge non può esercitare personalmente la legittimazione processuale (perché minore di 14anni o privo dell’uso della ragione), deve far ricorso al curatore.
Può essere ammesso a fare da curatore chi sia già costituito tutore o curatore dall’autorità civile, dopo che sia stato udito il Vescovo della parte. Se non si potesse procedere così, sarebbe il giudice stesso a designare il curatore per la causa da trattare, pure quando sia dubbio il difetto dell’uso di ragione nella parte interessata (can. 1478).
Il matrimonio non può più essere impugnato dopo la morte di entrambi i coniugi o di uno solo di essi, a meno che la questione sulla validità non risulti pregiudiziale per risolvere un’altra controversia (can. 1675) sono legittimati tutti coloro che risultano interessati alla soluzione dell’altra controversia.
Se uno dei coniugi muore pendente il giudizio:
- se la causa non si è ancora conclusa, viene sospesa fino alla riassunzione da parte dell’erede, del successore o di altri interessati;
- se la causa è già conclusa, il giudice procede reintegrando il contradditorio (citando al posto del defunto il suo erede).
Se, dopo la morte di uno o entrambi i coniugi, interviene una prima sentenza dichiarativa della nullità senza che nessuna parte faccia appello, è possibile considerarla definitiva ed eseguibile.