Per cause legittime la comunione tori, mensae et habitationis (di letto, di mensa e di alloggio) può essere sciolta, pur rimanendo fermo il vincolo matrimoniale in sé; questa separazione personale può avvenire per mutuo consenso o su iniziativa di uno dei due.
Cause legittime:
adulterio di uno dei due sposi. Il coniuge innocente ha diritto di sciogliere la convivenza coniugale, agendo per ottenere una pronunzia di separazione → can. 1152. può essere perpetua o temporanea.
Grave pericolo a cui un coniuge espone l’altro o la prole → separazione temporanea
Uno degli sposi rende la vita comune troppo dura all’altro o ai figli → separazione temporanea.
La separazione temporanea cessa (con l’obbligo di ricostituire la convivenza) quando viene meno la causa.
Dalla separazione nasce l’obbligo di provvedere al sostentamento dei figli in maniera opportuna → can. 1154.
I figli devono essere affidati al coniuge che cura meglio la loro educazione cattolica, anche se è il colpevole della separazione →can. 1132 codice abrogato.
La convalidazione del matrimonio
Se il matrimonio è invalido, per difetto di forma o per un impedimento dirimente, i coniugi hanno tre possibilità:
continuare a vivere come fratello e sorella
promuovere un’azione di nullità → matrimonio nullo sin dall’inizio
avvalersi del procedimento amministrativo di convalidatio → conferisce allo stato coniugale canonico stabilità.
Convalidatio simplex
Mediante una rinnovata manifestazione del consenso si rende valido un matrimonio che era nullo →can. 1157. si ricorre alla c. simplex quando il vincolo è inficiato da:
un impedimento dirimente : necessario che sia venuto meno per decorso del tempo, per dispensa o per un fatto nuovo sopravvenuto. Se l’impedimento è pubblico il consenso deve essere rinnovato da entrambe le parti, se è occulto e noto a entrambe le parti i due sposi devono rinnovare il consenso, anche privatamente; se è occulto e noto a una sola parte, solo la parte a conoscenza dell’impedimento deve rinnovare il consenso, anche privatamente.
Un difetto del consenso: la parte che è causa della nullità lo deve rinnovare, purchè perseveri il consenso dell’altra che lo ha prestato validamente. Solo se il difetto è pubblico è richiesta la forma canonica.
Un difetto di forma: per la rinnovazione del consenso è sempre necessaria la forma canonica. Gli effetti matrimoniali decorrono ex nunc (dalla data del rinnovo del consenso) → figli concepiti durante il matrimonio invalido sono legittimati per susseguente matrimonio.
Sanatio in radice
La sanatio in radice è la convalidazione di un matrimonio nullo per effetto di dispensa da un impedimento o da un vizio di forma. Può essere concessa dal Pontefice o dal Vescovo diocesano (a meno che non si tratti di impedimentum criminis, ex sacris ordinibus, ex voto publico perpetuo castitatis dispensabili solo dalla Santa Sede). In questo modo non è necessario il rinnovo del consenso.
Se il matrimonio è invalidato da impedimenti di diritto divino, il vincolo potrà essere sanato solo dopo la cessazione dell’impedimento.
In caso di impedimento di diritto umano gli effetti decorrono ex tunc, in caso di impedimento di diritto naturale o di diritto divino positivo decorrono dalla cessazione dell’impedimento.
È possibile farvi ricorso solo se la nullità dipende da un difetto di forma o da un impedimento temporaneo o dispensabile. È necessario che all’epoca della celebrazione sia stato espresso un valido consenso e che questo permanga al momento della sanatio.
È necessario anche che per una grave e giusta causa non possa avere luogo la convalidatio simplex, ma solo la sanatio.