La Chiesa è depositaria della normativa divina (immota e immutabile) la quale può essere modificata senza compromettere la continuità del sistema. La Chiesa opera interventi ricognitivi del diritto naturale e positivo che delineano l’oggetto del suo dover essere. La Chiesa ha una funzione di magistero.
Can 750 Per fede divina e cattolica sono da credere tutte quelle cose che sono contenute nella parola di Dio scritta o tramandata, vale a dire nell’unico deposito della fede affidato alla Chiesa, e che insieme sono proposte come divinamente rivelate, sia dal magistero solenne della Chiesa, sia dal suo magistero ordinario e universale, ossia quello che è manifestato dalla comune adesione dei fedeli sotto la guida del sacro magistero; di conseguenza tutti sono tenuti a evitare qualsiasi dottrina ad esse contraria.
· Magistero solenne: interventi apostoli/Pontefice.
· Magistero ordinario: attività quotidiana del Pontefice o dai Vescovi
· Magistero infallibile: indica una verità di fede o interpreta una norma di diritto divino (can 749 §1. Il Sommo Pontefice, in forza del suo ufficio, gode dell’infallibilità nel magistero quando, come Pastore e Dottore supremo di tutti i fedeli, che ha il compito di confermare i suoi fratelli nella fede, con atto definitivo proclama da tenersi una dottrina sulla fede o sui costumi. §2. Anche il Collegio dei Vescovi gode dell’infallibilità nel magistero quando i Vescovi radunati nel Concilio Ecumenico esercitano il magistero, come dottori e giudici della fede e dei costumi, nel dichiarare per tutta la Chiesa da tenersi definitivamente una dottrina sulla fede o sui costumi; oppure quando dispersi per il mondo, conservando il legame di comunione fra di loro e con il successore di Pietro, convergono in un’unica sentenza da tenersi come definitiva nell’insegnare autenticamente insieme con il medesimo Romano Pontefice una verità che riguarda la fede o i costumi. §3. Nessuna dottrina si intende infallibilmente definita, se ciò non consta manifestamente).
· Magistero autentico: comporta interventi del Pontefice e del Collegio episcopale sulle stesse materie ma non giunge a definire una conclusione indeclinabile, ma può essere corretto e modificare il proprio insegnamento; tale magistero si concretizza nelle encicliche pontificie.
Distinzione in base alla forma o alle peculiarità estrinseche degli interventi di insegnamento della Chiesa.
Le qualificazioni dei diversi Magisteri possono trovare delle sovrapposizioni reciproche:
· Magistero infallibile: generalmente espresso in forma solenne ma ciò non comporta per sé infallibilità o impossibilità di riforma, il suo intervento è molto raro.
· Magistero ordinario: può rendere in modo definitivo una verità o un principio riguardante costumi.
Ora analizziamo la rilevanza del Magistero nel diritto canonico:
· Magistero infallibile: relativo ai principi della fede e alle regole della morale, il canonista deve operare l’utilizzazione per quanto possa risultare necessario, aderendo alla Veritas Ecclesiae che il Magistero medesimo viene a proclamare.
· Magistero autentico: può avere ad oggetto disposti di diritto naturale, dovrà essere il canonista a trovare una chiave di lettura conforme al Vero che può essere superata solo se dimostrata da altre scienze.
Per quanto riguarda la consuetudine possiamo far riferimento al SENSUS FIDEI _ attività di tutti i fedeli del duplice compito di mediare e trasmettere la parola di Dio. Esprime la fiducia che Dio non lascerà mai il suo popolo senza verità e lascia la possibilità di poterla conoscere. Ha carattere soggettivo. È generato dalla verità e definito tramite il rapporto ineludibile con il Magistero.
Le norme di diritto divino sono generali ed astratte perché ugualmente utili alle creature di tutti i tempi e di tutti i luoghi, contengono il providere della Divinità. Il complesso normativo del diritto divino e ciascuna delle sue componenti sono assolutamente razionali e in quanto tali congrue all’uomo. Le norme di diritto naturale effettivamente possiedono le caratteristiche di quelle giuridiche.