La parte convenuta, pur essendo stata citata, potrebbe non rispondere né comparire. Il giudice, dopo essersi accertato che la parte abbia ricevuto la citazione la dichiarerà assente e disporrà che l’istanza abbia il suo corso sino alla sentenza definitiva, nonostante tale assenza → can. 1592.
La parte convenuta potrà sempre far valere le sue ragioni, sia costituendosi in giudizio prima della definizione della causa e presentando le prove e le conclusioni consentite, sia utilizzando, una volta definita la causa, gli ordinari mezzi di impugnazione contro la sentenza, compresa la querela di nullità per difetto di contradditorio, ove riesca a dimostrare di essere stata costretta all’assenza da un ostacolo legittimo che non abbia potuto provare fino a quel momento senza sua colpa → can. 1593.
L’assenza della parte convenuta non sospende il corso dell’istanza ma altre circostanze sì.
la morte della parte, finchè la causa non viene riassunta dal suo erede o da chi vi abbia interesse;
la cessazione dall’ufficio del tutore o del curatore, finchè non vengano sostituiti dal giudice → can. 1518
l’emergere di un dubbio molto fondato sull’inconsumazione del matrimonio: il tribunale può completare l’istruttoria per la dispensa sul matrimonio e trasmettere gli atti alla Santa Sede apostolica insieme alla richiesta di dispensa e con il voto del Tribunale e del Vescovo → can. 1681.
Se, per 6 mesi, non vengono posti in essere atti processuali, l’istanza si estingue (peremptio instantiae) → can. 1520.
Can. 1453 → raccomanda ai giudici e ai tribunali di contenere la durata dei processi entro l’anno in primo grado ed entro i sei mesi per il secondo grado: termini indicativi.
La rinuncia all’istanza da parte dell’attore è perentoria quando viene ammessa dal giudice → can. 1524
La perenzione estingue gli atti relativi alle formalità processuali (acta processus) e non quelli riguardanti il merito della causa (acta causae), che potranno essere riutilizzati anche in altre istanze che riguardino la medesima controversia tra le stesse persone.