Profilo sacramentale : in capo ai coniugi nasce uno specifico impegno morale a vivere quotidianamente in uno spirito di reciproca e totale autodonazione, al fine di dar vita ad una comunione coniugale e familiare. I coniugi, in vista dei compiti e della dignità del loro stato, vengono consacrati da uno speciale sacramento → can. 1134

Profilo contrattuale : tra i coniugi sorge un vincolo per sua natura perpetuo ed esclusivo, essi acquistano gli stessi diritti e doveri nella comunità di vita coniugale → can. 1135.

I genitori hanno il dovere e il diritto di curare l’educazione della prole secondo le loro forze. I figli sono soggetti alla potestà dei genitori per diritto naturale → can. 1136.

Il codice fa riferimento al rapporto figli-genitori anche nei cann. 793/798, 867 (battesimo entro le prime settimane di vita), 914 (preoccuparsi che il figlio riceva l’Eucarestia).

I figli

I figli legittimi sono figli nati o concepiti da un matrimonio valido o putativo. 4 requisiti:

i genitori del bambino devono essere uniti in matrimonio
il marito deve essere il padre → presunzione di paternità
la moglie deve essere la madre
il figlio deve essere nato in costanza di matrimonio →requisito presunto. Legittimo il figlio nato almeno 180 giorni dopo la celebrazione del matrimonio ed entro 300 dal giorno dello scioglimento della comunione di vita tra i coniugi.

Il figlio illegittimo è quello che non risponde ai requisiti di legittimità.

Lo status di figlio illegittimo può essere eliminato attraverso l’istituto della legittimazione, per susseguente matrimonio o per rescritto della Santa Sede → equiparati ai figli legittimi.

Il matrimonio putativo

Il matrimonio putativo è effettivamente invalido, ma ritenuto valido da almeno uno dei coniugi, in buona fede al momento della celebrazione perché all’oscuro dell’esistenza di una causa invalidante. Produce i suoi effetti in capo al nubente in buona fede fino al momento in cui entrambe le parti non divengano consapevoli dell’invalidità → simile all’invalidità ex nunc .

Se i coniugi erano a conoscenza della causa di nullità fino dall’epoca delle nozze, l’invalidità è totale e ex tunc.

Lo scioglimento del vincolo

“Ciò che Dio ha unito, l’uomo non separi” → diritto divino positivo.

Nessuna potestà umana, né pubblica (Chiesa), né privata (sposi) può rescindere il vincolo matrimoniale → regola assoluta solo per il matrimonio rato e consumato, che può essere sciolto solo dalla morte.

Eccezionalmente si ha scioglimento in caso di dispensa per inconsumazione, per privilegium fidei, per dichiarazione di morte presunta.

Il matrimonio non consumato (dato che non è stato realizzato il bonum prolis) può essere sciolto dal Romano Pontefice per una giusta causa, su richiesta di una o entrambe le parti.

La dispensa può essere demandata solo dai coniugi: può chiederlo anche uno solo dei due, ma deve mettere al corrente l’altro.

Requisiti:
inconsumazione : tra le parti non ha mai avuto luogo la copula coniugale, intesa come frutto di una libera decisione degli sposi: si può ricorrere alla dispensa anche se i coniugi hanno concepito un figlio prima delle nozze e dopo non abbiano avuto rapporti, oppure se hanno fatto ricorso solo all’inseminazione o alla fecondazione artificiale.
Giusta causa : estinguere un dissidio tra coniugi già separati senza speranza di riconciliazione, eliminare il pericolo di un grave scandalo……

Il Pontefice, se sussistono entrambi i requisiti, può emettere un provvedimento col quale dispensa i coniugi dal vincolo di diritto divino. I coniugi non hanno mai diritto di ottenere la dispensa, anche se sussistono i requisiti.

Va ricordato che è previsto lo Scioglimento del vincolo in favore della fede
Esigenza di favorire le conversioni alla fede cristiana. Pur essendo valido il vincolo coniugale valido, a nessuno dei due coniugi è conferita la grazia sacramentale, in quanto uno dei due non è battezzato → matrimonio dissolubile per esigenze superiori

 

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