Il sistema di sostentamento del clero è stato profondamente modificato nel corso del tempo. Tradizionalmente era imperniato sul sistema beneficiale, in sostanza accanto ad ogni ufficio ecclesiastico si costituiva una massa patrimoniale, detta beneficio, avente personalità giuridica e su cui si sosteneva il chierico. Il cambiamento è avvenuto con il Concilio Vaticano II che, nel decreto sul ministero e la vita sacerdotale “Presbyterorum Ordinis”, dispose che il sistema beneficiale deve essere riformato in modo che la parte beneficiale sia trattata come cosa secondaria e venga messo in primo piano l’ufficio stesso. Il codice prevede una disposizione transitoria (can. 1272) in sostituzione del sistema beneficiario e tre diversi istituti attraverso i quali garantire il sostentamento dei chierici, favorire un’eguaglianza tra loro, promuovere azioni di solidarietà (can. 1274).

  • istituto per il sostentamento del clero, da istituirsi in ogni diocesi, il patrimonio è costituito dai patrimoni dei benefici soppressi, dai beni e offerte dei fedeli; provvede al sostentamento dei chierici che prestano servizio a favore della diocesi.
  • fondo per la previdenza sociale del clero, costituito dai beni forniti dagli stessi appartenenti al clero e dalle liberalità dei fedeli; ha il compito di provvedere all’assistenza sanitaria del clero, alle pensioni di invalidità e vecchiaia; da istituire in ogni diocesi qualora nella realtà nazionale non esistano già forme di sicurezza sociale.
  • fondo comune, costituito con fondi individuati dal diritto locale e dalle liberalità dei fedeli, per sovvenire alle necessità di quanti prestano servizio a favore della Chiesa (cann. 230 – 231).

Il codice non dispone che tali istituti abbiano personalità giuridica canonica, ma si presume debba sussistere.