Il processo documentale 

Il processo documentale assicura alle parti la possibilità di un contraddittorio, pur non essendone garantito in atto un pieno svolgimento. Sostanzialmente si tratta di un procedimento amministrativo.

Di tutte le formalità tipiche del processo, qui rimangono solo la citazione e l’emanazione di una pronunzia da parte dell’organo giudicante (Vicario giudiziale o giudice designato dallo stesso).

Questa semplificazione della procedura è consentita a patto che:

non si tratti di un’istanza fondata su difetto o vizio del consenso
l’asserita nullità dipenda dall’esistenza di un impedimento dirimente, dal difetto di forma o dal difetto di un valido mandato del procuratore risultanti da un documento
nell’ipotesi di impedimento o difetto di forma, risulti con certezza che non sia stata concessa la dispensa.

La prima pronunzia dichiarativa della nullità è appellabile → can. 1687

In seconda istanza l’accertamento è condotto da un giudice che deciderà con sentenza se confermare la decisione di primo grado o disporre con decreto motivato la remissione della causa al riesame del tribunale del primo grado.

Nel processo documentale la prima sentenza potrebbe non essere impugnata, diventando immediatamente esecutiva e derogando al principio della doppia conforme → la procedura d’appello è eventuale.

Il processo amministrativo

Se la dichiarazione di nullità è pronunciata sulla base di un procedimento amministrativo svolto dinanzi al Congresso della Segnatura Apostolica, che decide con decreto esecutivo, si ha un’altra deroga al principio della doppia conforme.

È una procedura adottata quando la morale certezza della nullità è evidente, senza bisogno di una più approfondita discussione o indagine o quando il caso oggetto dell’istanza perviene al Tribunale Apostolico nella sua funzione di vigilante sulla retta amministrazione della giustizia.

Il Congresso è l’organismo fondato dal Prefetto, dal Segretario, da un Referendario, dal Promotore di Giustizia e dal Difensore del Vincolo: emana decreti definitivi e permette l’applicazione della revisione della causa.

Il Tribunale della Segnatura, nella veste di organo del contenzioso amministrativo, giudica delle controversie introdotte da ricorsi contro i singoli atti amministrativi emessi o approvati dai Dicasteri della Curia romana, tutte le volte che venga denunciata una violazione di legge, nel deliberare o nel procedere, e se ne chieda la declaratoria, oltre il risarcimento del danno → can. 1445.

 

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