Le sentenze in materia di stato personale non passano mai in cosa giudicata → can. 1643.
Non è ammesso giovarsi della restitutio in integrum, ma è sempre possibile ottenere la revisione della causa → can. 1644. La richiesta di revisione deve fondarsi su nuovi e gravi argomenti; non può essere giustificata se vengono ripresentati sempre gli stessi motivi, in quanto sarebbe respinta in limine per la delibazione della novità e gravità degli argomenti addotti.
L’istanza di revisione può essere presentata in qualsiasi tempo al tribunale superiore rispetto a quello che ha emanato l’ultima pronunzia (quello che sarebbe stato competente per un ulteriore appello). Tuttavia non è mai idonea a sospendere l’esecuzione della doppia pronunzia conforme per la nullità, a meno che il tribunale superiore non conceda la sospensiva.
Occorre che l’istanza venga proseguita allegando, entro 30 giorni, i nuovi e gravi elementi di prova. Il tribunale è impegnato a pronunziarsi sull’ammissibilità dell’istanza entro un mese dall’esibizione delle prove.
La sentenza è affetta da nullità insanabile quando:
è emanata da un giudice assolutamente incompetente
è emanata da chi manchi di giurisdizione nel tribunale in cui la causa è stata definita
il giudice ha emanato la sentenza sotto l’influsso di gravi minacce
è mancato il presupposto dell’istanza di parte o il giudizio non si è instaurato nei riguardi di alcun convenuto
è mancata la capacità o la legittimazione processuale
vi è stato difetto di legittimo mandato in chi ha agito in nome altrui
è stato negato il diritto di difendersi a una delle parti
la controversia non è stata definita neppure in parte.
La sentenza è affetta da nullità sanabile quando:
non è stata emanata dal prescritto numero di giudici
difetta di motivazione
difetta delle prescritte sottoscrizioni
non reca la data e il luogo in cui fu emanata
si fonda su un atto giudiziale nullo la cui nullità non sia stata sanata
pronunziata contro una parte dichiarata assente, qualora questa provi di essere stata impedita da un motivo legittimo, che non poteva dimostrare prima senza sua colpa.
La querela di nullità per vizio insanabile può essere proposta dinanzi al medesimo giudice che ha emanato la sentenza entro dieci anni dal giorno della sua pubblicazione, quella per vizi sanabili dinanzi allo stesso giudice entro tre mesi → can. 1621, 1623.
La sentenza affetta da vizio di nullità non può essere suscettibile di appello, è possibile proporre la querela di nullità in via principale insieme con l’appello in via subordinata → cann. 1625, 1629.
La causa relativa alla querela di nullità segue le regole del processo contenzioso orale →can. 1627.