· Legge ecclesiastica: vengono poste le norme ecclesiastiche generali ed astratte, cioè quelle che costituiscono la gran parte del complesso ordinamentale canonico. La legge è lo strumento più usato ed ha i requisiti di generalità ed astrattezza. La legge trova riferimento nella necessità della legge ecclesiastica
Diritto divino _ per quanto riguarda il diritto naturale la Rota ha considerato la sua vigenza indipendentemente da specifiche canonizzazioni e questo vuol dire che le sentenze devono considerarsi delle fonti di cognizione del diritto naturale e che si collegano all’attività del Magistero ecclesiastico. La giurisprudenza del Tribunale Apostolico opera l’indagine sul diritto naturale attraverso i mezzi scientifici che devono essere utilizzati per penetrare la Voluntas Dei.
Diritto ecclesiastico _ particolare relazione con il primo Codex ma le sentenze della Rota hanno subito delle trasformazioni per quanto riguarda i disposti normativi. Il giudice può operare delle scelte politiche che aggiornino progressivamente le leggi.
Promulgazione. Per le leggi universali la vacatio legis è di 3 mesi ma possono esserci delle eccezioni e può essere stabilita l’entrata in vigore immediata del provvedimento normativo. Le leggi particolari (efficaci in un determinato territorio) entrano in vigore dopo un mese dalla promulgazione. La promulgazione determina la vigenza delle leggi. Le leggi ecclesiastiche obbligano solo i battezzati nella Chiesa cattolica e quelli in essa accolti, di età superiore ai 7 anni che siano dotati dell’uso della ragione can 11.
· Consuetudine: III titolo del primo libro del Codex. Secondo i giuristi romani la consuetudine aveva la stessa forza normativa della legge. Ha forza di legge la consuetudine introdotta dai fedeli e approvata dal legislatore. Il Pontefice può approvare delle modificazioni all’ordinamento vigente che vengano aliunde, anche dai christifideles. L’approvazione può essere successiva al formarsi di un uso conforme alla legge (non si ha vera consuetudine, la norma deriva dall’atto volitivo del legislatore e comincia ad aver efficacia a far tempo dell’approvazione che ne è causa, sarà un intervento legislativo con efficacia retroattiva) oppure preventiva dove il legislatore può disegnare ambiti di normazione aperti all’efficacia dell’uso medesimo (la volontà del legislatore costituisce un presupposto giuridico che si potrà combinare con altri elementi anch’essi giuridicamente rilevanti proprio perché stabiliti dal legislatore che determiniamo come condizioni della consuetudine, concede al popolo di creare una norma attraverso la consuetudine). La consuetudine per essere valida deve avere le seguenti caratteristiche:
– Non deve essere contraria al diritto divino
– Non deve essere espressamente riprovata dal legislatore
– Deve provenire da una comunità sufficientemente ampia
– Deve essere introdotta “cum animo iuris inducendi”
– Se è preater o contra legem deve essere osservata per 30 anni continui e completi.
La consuetudine è:
Pretem legem: zone dove non c’è una normativa e si colma la lacuna con la consuetudine
Secundum legem: la si considera come gli interventi della dottrina per l’interpretazione della legge, can 27 La consuetudine è ottima interprete delle legge.
Contra legem: non è possibile nell’ordinamento legislativo ma è ammessa nell’ordinamento ecclesiastico per volontà del legislatore.
· Atti amministrativi: il Codex stabilisce che gli atti amministrativi e quelli normativi abbiano caratteristiche diverse.
Decreti generali: atti che il titolare di potestà può porre in essere in ragione ed entro i limiti stabiliti dall’atto di concessione del legislatore competente.
– Decreti generali esecutivi: funzione di rendere più precise e operative le disposizioni legislative alle quali resta condizionata la loro validità.
– Istruzioni: poste ad uso di chi deve provvedere all’applicazione delle leggi e contengono indicazioni delle modalità all’uomo necessarie.
– Statuti: complesso di disposti destinato a regolare finalità, la costituzione, l’organizzazione e le modalità d’azione giuridica.
– Ordines: destinati a disciplinare i convegni, indetti dall’autorità ecclesiastica o liberamente convocati dai fedeli.
– Atti amministrativi singolari: dettano disposizioni comuni e regole attinenti alla considerazione particolare dei decreti, dei precetti particolari e dei riscritti.
· Privilegi e dispense: oggetto di atti autoritativi rivolti a singole persone. Privilegio (aggiunge un quid alla posizione giuridica singolare), dispensa (elimina un obbligo od esenta da un comportamento imposti da una legge ecclesiastica). Mancano delle caratteristiche di generalità ed astrattezza.
– Privilegio/dispensa norma: destinati ad operare senza vincoli o condizioni stabiliti da un’altra disposizione autoritativa. Ha motivo ma non causa.
– Privilegio/dispensa provvedimento: è corredato ad una causa la quale segna l’essere ab origine ed in fieri della sua relazione con la norma che lo prevede. La causa ne determina la validità.