La violenza fisica – can. 125

La vis phisica consiste in una violenza inferta dall’esterno o in una costrizione alla quale la persona non ha potuto resistere in alcun modo. → esclude in toto il consenso

Mancando totalmente la volontà si configura un difetto di consenso. La violenza fisica determina la nullità del matrimonio perché priva il violentato in modo assoluto della sua libertà psicologica.

La violenza morale, invece, consiste in minacce perpetrate al nubente al fine di costringerlo a manifestare un consenso che è suo proprio, nonostante le violenze → esprime la volontà del nubente, anche se viziata.

L’errore ostativo

È l’errore che cade sulla dichiarazione ed è di ostacolo alla formazione del consenso determinandone il difetto; deriva da una situazione di ignoranza o di falsa apprensione della realtà.

L’errore di fatto ha come oggetto la persona dell’altro contraente, l’errore di diritto ha come oggetto la struttura del negozio o i suoi elementi essenziali.

L’errore di diritto sull’identità del negozio – can. 1096

Comporta l’invalidità del negozio anche se non è stato determinante per il consenso. È sufficiente accertare che il nubente abbia commesso l’errore in parola, anche se si scopre che avrebbe contratto lo stesso le nozze se si fosse reso conto dell’errore.

Perché possa esservi consenso matrimoniale è necessario che i contraenti sappiano almeno che il matrimonio è un consortium (intimo legame) permanente solo tra uomo e donna, ordinato alla procreazione. Non è richiesta una precisa conoscenza dell’atto sessuale e della procreazione, ma si esige la consapevolezza che la procreazione avviene mediante una cooperazione sessuale.

L’ignoranza circa la conoscenza minima del matrimonio non si presume dopo la pubertà → presunzione iuris tantum, annullabile da prova contraria.

L’errore di diritto sulle proprietà e la sacramentalità del negozio

Non ha effetti invalidanti a meno che non sia stato determinante per il consenso, al punto da alterarne l’oggetto tipico. Se uno dei nubenti è fortemente convinto, per errore, che il matrimonio sia dissolubile, questo è invalido.

Nel Codice del 1917 questo tipo di errore non era da considerare invalidante → interpretazione attuale = errore che rimane confinato nella sfera intellettiva (error simplex), può costituire un elemento di motivazione ma non può influire in modo determinante nella formazione del consenso.

Può somigliare alla simulazione parziale, in quanto in entrambi i casi un nubente non vuole lo schema matrimoniale proposto dalla Chiesa, ma, in caso di errore gli è ignoto,in caso di simulazione è noto e rifiutato.

L’errore di fatto sull’identità dell’altro nubente

Codice 1917 : Non rendeva invalido il matrimonio a meno che si risolvesse in errore sulla persona (error qualitatis redundans in errorem personae) o cadesse sulla condizione servile dell’altro nubente (error condicionis servilis).

Se uno dei contraenti era convinto che l’altro godesse dello status libertatis mentre era in condizione di schiavitù, il matrimonio era invalido.

Tre interpretazioni per l’errore sulla qualità identificante dell’altra persona:

1 – l’identità rilevante è solo quella fisica (visu ac conversatione) → se un nubente aveva già visto l’altro, l’errore poteva essere solo una sostituzione di persona; se non l’aveva mai visto poteva prospettarsi l’ipotesi di una conoscenza indiretta (ad es: tramite corrispondenza). Error redundans se il nubente afferma “Voglio sposare la figlia di Vittorio Emanuele”, no error redundans se afferma “voglio sposare una nobile”.

2 – dimensione materiale dell’individuo e caratteristiche che lo identificano moralmente e socialmente → error redundans può cadere sulle convinzioni religiose, sulla nazionalità, sulla situazione familiare o sulle abitudini personali dell’altro.

3 – error redundans se il consenso si rivolge principalmente su una qualità della persona, e meno verso la sua persona fisica → errore ostativo perché la qualità è identificante della persona.

Codice 1983 : l’errore sulla persona rende sempre invalido il matrimonio, l’errore su una qualità della persona no, a meno che la qualità sia stata voluta dal nubente come oggetto primario del consenso → deve essere voluta in modo diretto e principalmente.

 

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