La costituzione degli enti pubblici può avvenire per legge o per atto amministrativo sulla base di una legge, anche se il legislatore non è libero di rendere pubblica qualsiasi persona giuridica privata in quanto sussistono limiti costituzionali che tutelano le formazioni sociali.( v. art. 2 Cost.)
In ordine all’estinzione degli enti pubblici, essa può aprire una vicenda di tipo successorio, normalmente disciplinata direttamente dalla legge, allorché le sue attribuzioni siano assorbite da un altro ente. L’estinzione può essere prodotta dalla legge o da un atto amministrativo basato sulla legge. Si ricorda l’art. 15 del D.L. 98/2011 (convertito nella l. 111/2011) che afferma che quando la situazione economica e finanziaria di un ente sottoposto alla vigilanza dello Stato raggiunga un livello di criticità tale da non poter assicurare la sostenibilità e l’assolvimento delle funzioni indispensabili ovvero l’ente stesso non possa far fronte ai debiti, l’ente è posto in liquidazione coatta amministrativa ed è nominato un commissario.
Quanto alle modificazioni degli enti pubblici, queste consistono nel mutamento degli scopi, nelle modifiche del territorio degli enti territoriali, le modifiche delle attribuzioni e le variazioni della consistenza patrimoniale. Il riordino degli enti pubblici può comportare l’estinzione degli stessi e la loro trasformazione in persone giuridiche private.
La privatizzazione degli enti pubblici
La privatizzazione degli enti pubblici è stata introdotta principalmente per ridurre l’indebitamento finanziario, ed è quel fenomeno attraverso il quale l’ente pubblico economico viene trasformato in società per azioni, con capitale interamente posseduto dallo Stato ( c.d. privatizzazione formale) ; successivamente si procede alla dismissione della quota pubblica ( c.d. privatizzazione sostanziale ).
La privatizzazione ha interessato soggetti che operano in tre settori principali: gestione di partecipazioni azionarie (Iri, Eni); servizi di pubblica utilità (Enel, telecomunicazioni, gas ecc), settore creditizio (istituti di credito di diritto pubblico). Inoltre nel 2014 è stata avviata la privatizzazione anche di Poste Italiane e di Enav.
Quanto alla privatizzazione degli enti che gestiscono servizi di pubblica utilità, ai sensi della l. 359/92, le attività attribuite all’ente prima della trasformazione in monopolio o comportanti lo svolgimento di poteri pubblicistici, vengono affidate alla società per azioni a titolo di concessione per la durata minima di venti anni.
Le dismissioni delle partecipazioni azionarie pubbliche relative alle società operanti nei settori della difesa, dei trasporti e delle telecomunicazioni e delle fonti di energia sono subordinate alla creazione di autorità regolatrici con compiti in materia di tariffe e di qualità di servizi di rilevante interesse pubblico.
L’ordinamento italiano riconosce vari tipi di privatizzazioni, caratterizzate per es. dal fatto che gli enti vengono trasformati in soggetti non aventi scopo di lucro.
Con il d.lgs. 419/99, modificato dalla l. 284/02 sono poi state emanate norme in materia di privatizzazione, fusione, trasformazione e soppressione di enti pubblici nazionali e sono stati ridefiniti i compiti della Siae.
Gli enti privatizzati continuano a sussistere come enti privi di scopo di lucro e assumono la personalità giuridica di diritto privato ai sensi dell’art. 12 ss. del c.c., potendo continuare a svolgere e a gestire, sulla base di apposite concessioni o convenzioni con le autorità ministeriali competenti, i compiti e le funzioni attribuiti ad essi dalla normativa vincente.
Un importante programma di soppressione di enti (per lo più quelli con dotazioni organiche ridotte) è previsto dall’art. 26 del d.l. 112/2008 (convertito con L. 133/2008), dalla Legge 244 del 2007 che ha previsto il riordino dei soggetti statali. Inoltre il d.l. 95/2012 (convertito con l. 135/2012) prevede per ragioni di spending review che regioni, provincie e comuni sopprimano o accorpino enti.