Anche nella giurisdizione amministrativa si possono identificare un processo di cognizione e un processo di esecuzione. Nel corso della redazione del codice del processo amministrativo, quindi, fu proposto di accogliere la tripartizione civilistica tra azioni di mero accertamento (o azioni dichiarative), azioni costitutive e azioni di condanna. Nel testo finale del codice, tuttavia, salva l’azione di condanna, rimasta sostanzialmente invariata rispetto alla disciplina civilistica, è scomparso il riferimento all’azione di accertamento in generale e l’azione costitutiva si è risolta nell’azione di annullamento. Sono state poi introdotte altre tipologie di azioni, in parte previste in riti speciali (es. giudizi sulle procedure per l’aggiudicazione di contratti pubblici), in parte suffragate da dottrina e giurisprudenza (es. l’azione nei confronti del silenzio, l’azione specifica per i giudizio contro l’amministrazione concernenti una dichiarazione di inizio attività ).
 La disciplina del codice conferma che anche nel processo amministrativo i contenuti concreti della tutela sono condizionati dalla configurazione delle pretese sul piano sostanziale. Allo stesso tempo, tuttavia, nel suo testo definitivo troviamo un codice asistematico e incompleto:
- alcuni hanno sostenuto che nel processo amministrativo varrebbe un canone di atipicità , potendosi ammettere tutte le azioni più appropriate per la tutela delle pretese giuridiche del ricorrente. Soltanto per l’azione di annullamento sarebbe necessaria una disposizione puntuale, in forza della riserva di legge stabilita dall’art. 113 co. 3 Cost.;
- altri autori hanno sostenuto che il codice si ispirerebbe ancora ad un canone di tipicità , che sarebbe testimoniato dall’eliminazione dal testo proprio dell’azione di adempimento.
L’assetto delle azioni esperibili nel processo amministrativo deve essere definito tenendo conto del principio in base al quale in nessun caso il giudice può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati. Sono quindi escluse le azioni dirette ad accertare le modalità di un’azione amministrativa non attuale. Al contrario, la tutela giurisdizionale nei confronti di un potere amministrativo è solo successiva. Seguendo comunque le classificazioni utilizzate per il processo civile, e fermo restando che il codice nel capo dedicato alle azioni di cognizione non esprime alcun ordine sistematico, va osservato che:
- nei giudizi a tutela degli interessi legittimi l’azione costitutiva si risolve nell’impugnazione del provvedimento lesivo, che porta all’annullamento dello stesso oppure, nelle ipotesi di giurisdizione di merito, alla sua modificazione o sostituzione. Il codice, peraltro, esclude espressamente la proponibilità dell’azione di accertamento nel caso in cui sia proponibile l’azione di annullamento ( il giudice non può conoscere della legittimità degli atti che il ricorrente avrebbe dovuto impugnare con l’azione di annullamento );
- nei giudizi a tutela dei diritti soggettivi è ammessa anche un’azione di condanna. Sebbene questa paia attualmente avere carattere generale, nel codice l’attenzione è concentrata soprattutto sulle vertenze risarcitorie.