Nei confronti delle sentenze dei Tar e del Consiglio di Stato è ammesso il rimedio della revocazione (art. 106 co. 1), proponibile con ricorso al medesimo giudice che ha emesso la sentenza (co. 2). Nei confronti della sentenza sono ammesse le impugnazioni previste per la sentenza oggetto di revocazione (art. 107 co. 1). Non è tuttavia ammessa una nuova revocazione (co. 2). In linea di massima si distingue tra:
- revocazione ordinaria, ammessa in tutti i casi previsti dall’art. 395 nei confronti delle sentenze non ancora passate in giudicato;
- revocazione straordinaria, ammessa solo nei casi di cui all’art. 395 nn. 1, 2, 3 e 6 nei confronti delle sentenze passate in giudicato, perché relativa a vizi della sentenza che possono venire in evidenza solo in un secondo momento.
I casi di revocazione previsti dall’art. 395 c.p.c., cui si rimanda, riguardano:
- la sentenza che sia effetto del dolo unilaterale di una parte in danno dell’altra (n. 1);
- la sentenza pronunciata in base a prove riconosciute o dichiarate false dopo la sentenza o che la parte soccombente ignorava essere riconosciute o dichiarate false prima della sentenza (n. 2);
- il caso di ritrovamento dopo la sentenza di documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell’avversario (n. 3);
- la sentenza affetta da un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa (n. 4);
- la sentenza contraddittoria con un’altra precedente passata in giudicato, purché non abbia pronunciato sulla relativa eccezione (n. 5);
- la sentenza affetta da dolo del giudice, accertato con sentenza passata in giudicato (n. 6).
In tutti questi casi si configurano vizi che per la loro particolare gravità hanno giustificato la previsione di un rimedio eccezionale ad hoc. Nel processo amministrativo, tuttavia, diversamente da quanto avviene in quello civile, la presentazione di ricorsi per revocazione si verifica con una certa frequenza, probabilmente perché nei confronti delle sentenze pronunciate in appello non sono ammesse altre ipotesi di impugnazione, essendo il ricorso in Cassazione ammesso solo per motivi di giurisdizione.
Occorre operare un’ulteriore distinzione fondamentale:
- nei confronti delle sentenze dei Tar, la revocazione è ammessa se i motivi non possono essere dedotti con l’appello (art. 106 co. 3). Dato che tutti i motivi di revocazione sono astrattamente deducibili nell’appello, tale disposizione deve essere interpretata nel senso che la revocazione delle sentenze dei Tar è ammessa solo nei casi di revocazione straordinaria (art. 395 nn. 1, 2, 3 e 6 c.p.c.), purché il fatto che determina la revocazione sia stato scoperto o sia stato accertato solo dopo la scadenza del termine per l’appello;
- nei confronti delle sentenze del Consiglio di Stato, la revocazione è proponibile in tutti i casi elencati dall’art. 395.