Nei sistemi europei la giustizia amministrativa si contrappone alla giustizia comune (giurisdizione ordinaria), ossia agli istituti per la tutela dei cittadini nei loro rapporti con soggetti equiordinati. Gli istituti di giustizia amministrativa sono particolarmente condizionati dalle singole vicende statali:

  • in Francia prevale un sistema di contenzioso amministrativo, nel quale le controversie fra il cittadino e l’Amministrazione sono sottratte al giudice ordinario e sono devolute ad un giudice speciale, legato al potere esecutivo;
  • in Belgio la Costituzione (1831) stabilisce che anche nei confronti della pubblica amministrazione il sindacato giurisdizionale è riservato al giudice ordinario;
  • in Germania la giurisdizione amministrativa è intesa come giurisdizione su diritti, a garanzia della completezza della tutela giurisdizionale (come parte del potere giudiziario);
  • in Spagna l’influenza del modello francese non ha impedito l’affermazione di una giustizia amministrativa affidata a giudici con un’organizzazione particolare ma appartenenti all’ordine giudiziario e soggetti allo stesso stato giuridico previsto per i giudici ordinari;
  • in Italia si è passati da un sistema di contenzioso amministrativo (francese) ad un sistema di giurisdizione unica (1865), per arrivare poi ad un sistema bipartito in una giurisdizione del giudice ordinario e in una giurisdizione del giudice amministrativo (1889).

 Due motivi costituiscono i problemi nodali affrontati da ciascun sistema di giustizia amministrativa, tanto che la differente rilevanza riconosciuta a questi motivi identifica i caratteri di ciascun sistema:

  • le ragioni di specificità dell’Amministrazione nell’ordinamenti giuridico, motivo questo che indirizza verso strumenti di tutela diversi da quelli ordinari. Tale motivo ha influenzato in modo particolare l’assetto della giustizia amministrativa del nostro Paese, sebbene l’individuazione dei profili di specificità dell’Amministrazione che giustifichino l’esclusione dalla giurisdizione ordinaria non segua criteri costanti;
  • l’esigenza di una tutela effettiva del cittadino anche nei confronti dell’amministrazione autorità, motivo questo che ha indotto a considerare come modello la giustizia comune, nella quale alla parità di posizioni delle parti corrisponde l’elaborazione delle tecniche migliori per la tutela del singolo.

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