Il regime peculiare dei beni pubblici posto dall’ordinamento generale riguarda, la circolazione giuridica e la tutela mentre per quanto riguarda il godimento e l’uso, la sua analisi consente di cogliere il rapporto tra bene e collettività .

Si distingue un uso diretto riservato al proprietario pubblico che lo impiega per lo svolgimento dei suoi compiti, garantito con norme addirittura che sanzionano penalmente l’uso da parte di altri.

In molti altri casi il bene è in grado di soddisfare anche altre esigenze : si realizza così l’uso promiscuo. ( si pensi alle strade militari che accanto all’interesse della difesa, sono in grado di soddisfare l’interesse generale della p.a.).

All’estremo opposto rispetto all’uso diretto si collocano le situazioni in cui interessi diversi da quelli che fanno capo al titolare del diritto dominicale possono e debbono ottenere soddisfazione mediante l’uso del bene. Ciò avviene mediante il riconoscimento dell’uso generale di quei beni pubblici che assolvono la loro funzione a servizio della collettività, uso che costituisce uno dei mezzi rivolti alla rimozione degli ostacoli che “ impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti” all’organizzazione politica, economica del Paese.

Vi sono situazioni in cui i soggetti privati non si limitano ad entrare in rapporto diretto con il bene: il bene è posto al servizio di altri soggetti( uso particolare). Nelle situazioni indicate muta notevolmente il ruolo dell’amministrazione: essa nel primo caso( uso diretto) deve conservare, tutelare e soprattutto utilizzare direttamente il bene; nella penultima e nell’ultima situazione descritta (uso generale e uso particolare) emerge l’aspetto della regolamentazione e dell’organizzazione dell’uso da parte dei terzi che, soprattutto per i beni culturali, si connette con i problemi della valorizzazione e promozione del bene, mediante organizzazione dell’offerta.

Per quanto riguarda la concessione di bene pubblico, il privato paga un canone a titolo di corrispettivo dell’utilità che riceve dall’uso del bene, per la riscossione del quale l’amministrazione può impiegare la procedura specifica prevista per le entrate patrimoniali. In caso di inosservanza degli obblighi del concessionario, l’ordinamento prevede provvedimenti sanzionatori (decadenza): la giurisprudenza riconosce poi la possibilità per l’amministrazione di revocare la concessione stessa per ragioni di interesse pubblico ed impone l’impiego dell’istituto concessorio non solo in ordine ai beni demaniali, ma anche per quelli patrimoniali indisponibili.

Mentre l’uso diretto consente di scorgere essenzialmente le situazioni di doverosità dell’ente proprietario, l’uso generale attuato in modo impersonale dai consociati concreta la titolarità di “diritti civici”, costituiti da interessi semplici, aventi ad oggetto il dovere di destinare il bene a quell’uso. L’uso particolare concreta un rapporto pubblicistico tra ente e privato. In ordine alla concessione la legge prevede la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

 

I beni privati di interesse pubblico: in particolare, i beni culturali appartenenti ai privati

La dottrina individua una categoria più ampia di beni, comprensiva di beni appartenenti a soggetti pubblici e di beni in proprietà dei privati: essa è costituita dai beni di interesse pubblico, ad es. le strade vicinali e le sue autostrade.

Tuttavia, la quasi totalità dei beni, soprattutto immobili, è ormai sottoposta a regime amministrativo, nel senso che l’uso degli stesi e le facoltà dei proprietari sono spesso regolati da norme che attribuiscono compiti alle amministrazioni. Paradigmatico è il caso dei beni culturali di proprietà privata. Es. le opere d’arte di valore. Il bene culturale, anche se privato nell’appartenenza, rileva quindi il suo aspetto di pubblicità in quanto la sua conservazione soddisfa interessi pubblici, ovvero perché, in forza degli obblighi che gravano sul proprietario, esso è addirittura rivolto al pubblico sotto il profilo della fruizione. Il bene culturale trova disciplina nel codice dei beni culturali e del paesaggio d.lgs.42/2004.

Lascia un commento